Cassazione Civile, Ordinanza n. 04206/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dando atto della sopravvenuta transazione tra le parti, e ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che tale previsione non operi quando la pronuncia sia di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui la società affidataria del servizio di riscossione del Comune di Avellino aveva richiesto alla Provincia di Avellino il pagamento di euro 22.490,65 a titolo di IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della Provincia e annullato l'atto; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello della società. La Provincia proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio le parti hanno comunicato di aver concluso un accordo transattivo nel 2019, chiedendo congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. La Corte, verificata la sopravvenuta eliminazione di ogni contrasto tra le parti, ha definito il giudizio in tal senso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando il giudizio si estingue per cessata materia del contendere, perché la norma ha natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale e va interpretata restrittivamente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma di introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; richiamata solo per il regime del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando le parti, anche nel corso del giudizio di legittimità, documentano un accordo transattivo che elimina integralmente la posizione di contrasto, il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, non potendo il giudice pronunciarsi sul merito della controversia.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate se ciò è conforme alla volontà concorde delle parti o alla richiesta formulata congiuntamente.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo alle definizioni processuali espressamente previste dalla norma e non è estensibile analogicamente alle ipotesi di estinzione del giudizio, in quanto norma eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione.
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