Corte di giustizia, Sentenza C-568/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 aprile 2022. — J contro H Limited. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “decisione” – Ingiunzione di pagamento adottata in un altro Stato membro dopo un esame sommario e in contraddittorio di una decisione emessa in uno Stato terzo – Articolo 39 – Forza esecutiva negli Stati membri. — Causa C-568/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che una ingiunzione di pagamento adottata in uno Stato membro per dare esecuzione a sentenze di uno Stato terzo può comunque essere una "decisione" ai fini del regolamento Bruxelles I-bis. Se tale provvedimento è stato emesso in contraddittorio ed è esecutivo nello Stato d'origine, deve essere riconosciuto ed eseguito negli altri Stati membri senza exequatur. Restano però applicabili i motivi di diniego dell'esecuzione, soprattutto l'ordine pubblico in casi di lesione manifesta del diritto di difesa.
Riconoscimento ed esecuzione ex regolamento (UE) n. 1215/2012 di un'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa in uno Stato membro sulla base di sentenze definitive di uno Stato terzo: nozione di "decisione" e limiti all'esecuzione nello Stato richiesto.
La questione giuridica
Se un'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa da un giudice di uno Stato membro, dopo un esame sommario ma in contraddittorio, per l'esecuzione di sentenze definitive pronunciate in uno Stato terzo, costituisca una "decisione" ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 ed sia quindi automaticamente esecutiva negli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 39. In subordine, se e in che misura il giudice dello Stato richiesto possa negarne l'esecuzione per difetto dei presupposti di applicazione del regolamento o sulla base dell'attestato ex articolo 53.
Principio di diritto
Un'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa da un giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive di uno Stato terzo rientra nella nozione autonoma di "decisione" dell'articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 se è stata resa al termine di un procedimento in contraddittorio nello Stato membro d'origine; se è esecutiva in tale Stato, essa è esecutiva anche negli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 39, senza exequatur. Il debitore può però opporsi all'esecuzione nello Stato richiesto solo invocando uno dei motivi tassativi di diniego previsti dagli articoli 45 e 46, in particolare la manifesta contrarietà all'ordine pubblico, che può ricorrere solo in caso di violazione manifesta di una norma essenziale o di un diritto fondamentale, ad esempio se il debitore non abbia potuto difendersi efficacemente nello Stato d'origine.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 45 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 46 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 267 TFUE
Riconoscimento ed esecuzione di un'ingiunzione di pagamento fondata su sentenze di uno Stato terzo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof (Austria) in materia di esecuzione in Austria di un'ordinanza d'ingiunzione di pagamento emessa dalla High Court of Justice (England & Wales) sulla base di due sentenze giordane. La Corte interpreta il regolamento (UE) n. 1215/2012 con riferimento alla nozione di "decisione" e alla sua circolazione automatica negli Stati membri.
Fatti e procedimento principale
La High Court ha condannato J, residente in Austria, a pagare a H Limited circa 10,3 milioni di USD, oltre a interessi e spese, in esecuzione di sentenze definitive pronunciate in Giordania. La High Court ha anche rilasciato l'attestato di cui all'articolo 53 del regolamento n. 1215/2012. H Limited ha chiesto l'esecuzione in Austria e il Bezirksgericht Freistadt l'ha autorizzata; il Landesgericht Linz ha respinto l'impugnazione di J. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, in sostanza, che il provvedimento inglese non sarebbe una "decisione" ai sensi del regolamento.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se un'ingiunzione di pagamento adottata in uno Stato membro sulla base di sentenze definitive di uno Stato terzo costituisca una "decisione" ai sensi dell'articolo 2, lettera a), e sia esecutiva negli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 39;
- in subordine, se l'esecuzione debba essere negata quando il provvedimento non rientri nella nozione di decisione o il procedimento principale nello Stato d'origine non rientri nell'ambito del regolamento;
- ulteriormente, se il giudice dello Stato richiesto debba presumere vincolativamente, sulla base dell'attestato ex articolo 53, la sussistenza di una decisione esecutiva.
Normativa richiamata dalla Corte
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 1 del regolamento n. 1215/2012, sul suo ambito di applicazione in materia civile e commerciale;
- l'articolo 2, lettera a), che definisce la "decisione";
- l'articolo 39, sulla esecutività negli altri Stati membri senza dichiarazione di esecutività;
- l'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 53, relativi all'attestato standardizzato;
- gli articoli 45, 46 e 52, sui motivi di diniego e sul divieto di riesame nel merito.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "decisione"
La Corte ricorda che la nozione di "decisione" dell'articolo 2, lettera a), è autonoma e ampia: comprende qualsiasi decisione emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, senza distinzione in base al contenuto o alla denominazione. È sufficiente che il provvedimento sia stato adottato in un procedimento che abbia garantito, anche solo sommariamente, il contraddittorio prima che ne sia chiesta l'esecuzione in un altro Stato membro.
Applicando tale interpretazione, la Corte ritiene che l'ordinanza della High Court rientri nella nozione di "decisione", poiché è stata resa quantomeno al termine di un esame in contraddittorio nello Stato membro d'origine. Il fatto che il provvedimento si fondi su sentenze di uno Stato terzo non esclude la sua qualificazione come decisione ai fini del regolamento, poiché il regolamento non armonizza le regole processuali nazionali né disciplina le condizioni di efficacia delle sentenze di Stati terzi.
Effetto dell'articolo 39 e limiti all'esecuzione
Poiché la decisione è stata dichiarata esecutiva nello Stato membro d'origine, essa è esecutiva anche negli altri Stati membri in forza dell'articolo 39. La Corte chiarisce che questo non priva il debitore del diritto di opporsi all'esecuzione, ma solo nei limiti tassativi previsti dal regolamento.
In particolare, il debitore può invocare l'articolo 46 in combinato disposto con l'articolo 45, compreso il motivo dell'ordine pubblico di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, il ricorso all'ordine pubblico è possibile solo in caso di violazione manifesta di una norma essenziale dell'ordinamento dello Stato richiesto o di un diritto fondamentale, senza che il giudice dello Stato richiesto possa effettuare un riesame del merito o rimettere in discussione le valutazioni di fatto e di diritto del giudice d'origine.
La Corte osserva inoltre che una violazione manifestamente idonea a giustificare il diniego può consistere nell'impossibilità per il debitore di difendersi efficacemente nello Stato d'origine e di contestare nel merito le domande su cui si basa il provvedimento.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione affermando che l'articolo 2, lettera a), e l'articolo 39 del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretati nel senso che un'ordinanza d'ingiunzione di pagamento adottata da un giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo costituisce una decisione ed è esecutiva negli altri Stati membri, purché sia stata pronunciata al termine di un procedimento in contraddittorio nello Stato membro d'origine e sia stata ivi dichiarata esecutiva.
La Corte aggiunge che la qualificazione come decisione non elimina il diritto del debitore di chiedere il diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 46 per uno dei motivi di cui all'articolo 45. Alla luce di tale risposta, non esamina le seconde e terze questioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-116/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-176/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-228/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-236/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-447/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-333/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →