Cassazione Civile, Ordinanza n. 29772/2024 del 19/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere la rideterminazione dei supplementi di pensione erogati dall'ente previdenziale, con specifico riferimento alla quota B del trattamento maturato nell'ambito della gestione ex ENPALS. Il Tribunale aveva accolto la domanda, escludendo l'applicazione della novella dell'art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639/1970 sul termine decadenziale e ritenendo, nel merito, che nel calcolo della quota B non operasse un limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile. La Corte d'appello aveva invece accolto parzialmente l'appello dell'INPS, applicando la decadenza ai ratei maturati nel triennio precedente la domanda, ma confermando per il resto la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile previsto da tali norme dovesse operare anche nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente errata esclusione del tetto da parte della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa/ulteriore composizione, affinché riesamini il merito applicando il principio per cui, nel calcolo della quota B delle pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 come modificato dal d.lgs. n. 182/1997. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal resistente, richiamando la giurisprudenza costituzionale che esclude la necessità di una perfetta corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate nel sistema previdenziale. Il rinvio è stato disposto anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970
come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98/2011
richiamato nel giudizio di merito per l'applicazione del termine triennale di decadenza alle azioni relative a prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte o agli accessori del credito; la Corte di cassazione non si sofferma su tale profilo perché il motivo accolto riguarda il diverso tema del massimale pensionabile
art. 12 d.P.R. n. 1420/1971
stabilisce un limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile rilevante per il calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; il limite non è ritenuto abrogato e va applicato anche alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992
art. 4 d.lgs. n. 182/1997
non è interpretato come norma incompatibile con il precedente tetto di cui all'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971; il sistema rimane coerente con la permanenza del massimale pensionabile
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
citato come disposizione che ha da ultimo modificato l'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 senza eliminarne il limite massimo
art. 2, comma 22, lett. a), L. n. 335/1995
richiamato quale legge delega invocata dal resistente per sostenere una supposta illegittimità costituzionale; la Corte ritiene che il principio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non imponga una necessaria corrispondenza matematica tra contributi e prestazioni
art. 38 Cost.
evocato tramite la giurisprudenza costituzionale per affermare che il sistema previdenziale può prevedere regole di calcolo non perfettamente corrispondenti ai contributi versati, purché sia garantita una tutela adeguata e proporzionata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Nel regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, ai fini della determinazione della quota B della pensione, permane il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile fissato dalla normativa speciale, che opera per la parte eccedente e non viene superato da successive modifiche legislative se queste non lo abrogano espressamente o per incompatibilità.
- La fissazione di un massimale pensionabile è compatibile con il sistema previdenziale anche se la retribuzione soggetta a contribuzione piena sia superiore alla retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione, poiché non è richiesta una perfetta corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate.
- La valutazione di compatibilità costituzionale delle regole di calcolo delle prestazioni previdenziali va compiuta considerando l'intero assetto del sistema e il maggior favore complessivo riconosciuto agli iscritti, non il solo rapporto isolato tra base contributiva e base pensionabile.
- In tema di interpretazione delle norme previdenziali speciali, la permanenza di un tetto retributivo pensionabile può essere desunta dalla coerenza sistematica della disciplina e dall'assenza di una soppressione espressa o implicita per incompatibilità.
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