Cassazione Civile, Sentenza n. 5522/2020 del 28/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società ricorrente aveva svolto le funzioni di amministratore del condominio negli anni 2003 e 2004. Per il 2003 il preventivo approvato prevedeva spese per Euro 20.658,28, mentre quelle dichiarate dall’amministratore ammontavano a Euro 24.556,29, con uno scostamento di Euro 3.898,01. Per il 2004 il consuntivo era pari a Euro 33.876,56, con spese superiori di Euro 13.218,28 a quelle autorizzate in preventivo. I bilanci non erano stati approvati dall’assemblea; inoltre, l’amministratore aveva emesso fatture e stipulato contratti con sé stesso per l’esecuzione di lavori. La CTU aveva rilevato la mancanza di computi metrici ed elaborati tecnici idonei a identificare le aree interessate, sicché la spesa non era concretamente verificabile. Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 459/2014 del 3 luglio 2014, accolse parzialmente la domanda del condominio e condannò la società a restituire Euro 17.116,29, oltre interessi, e a rifondere le spese. L’appello della società fu dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con ordinanza n. 416/2015 del 6 agosto 2015, perché privo di ragionevoli probabilità di accoglimento. In Cassazione la società articolò tre motivi. Con il primo, dedusse violazione degli artt. 99, 112 e 163 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che il Tribunale avesse valutato la congruità delle spese senza che il condominio ne avesse chiesto l’accertamento, oltre i limiti della domanda e in violazione del contraddittorio; lamentò anche l’omessa pronuncia della Corte d’appello sul motivo. Con il secondo, dedusse violazione degli artt. 1135 e 2697 c.c., sostenendo che le spese urgenti potevano essere sostenute senza preventiva delibera e che il condominio non aveva provato mala gestio e pregiudizio, né il prelievo da fondi di riserva. Con il terzo, dedusse violazione degli artt. 1710, 1711 e 2697 c.c., affermando che, data l’urgenza degli interventi e l’esito deserto di due assemblee convocate, l’amministratore aveva agito legittimamente e che l’assemblea aveva poteri di controllo, non di ratifica.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha chiarito che era corretta l’impugnazione della sola sentenza di primo grado: l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., per denunciare l’omessa pronuncia su un motivo di gravame. Il primo motivo è stato respinto perché, secondo quanto risultava dalla sentenza di primo grado, il condominio aveva già posto a fondamento della domanda plurime contestazioni sulla gestione, comprendenti gli scostamenti dai preventivi, l’impiego di fondi vincolati, l’impossibilità di verificare la congruità delle spese e l’affidamento dei lavori alla stessa società amministratrice. La valutazione della verificabilità e congruità delle spese non aveva quindi modificato petitum o causa petendi e non violava l’art. 112 c.p.c. I secondi e terzi motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti: il Tribunale non aveva negato in astratto i poteri dell’amministratore in caso di urgenza, ma aveva valutato le risultanze istruttorie sulla giustificazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto congrua e plausibile tale valutazione di merito e ha escluso un’inversione dell’onere della prova. Le censure miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità. Nulla è stato disposto per le spese di cassazione, poiché il condominio intimato non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Cass. n. 16809 del 2008; Cass. n. 10542 del 2003), purchè (come nella specie) restino immutati il petitum e la causa petendi (Cass. n. 2209 del 2016).
Il giudice può ricostruire autonomamente i fatti sulla base delle prove e applicare una norma diversa da quella invocata, purché non attribuisca un bene diverso da quello richiesto e restino invariati petitum e causa petendi.
art. 348-ter c.p.c.
In via pregiudiziale, va rilevato come del tutto correttamente la ricorrente abbia impugnato solo la sentenza di primo grado, laddove privo di rilievo è il “riferimento” alla ordinanza di inammissibilità dell’appello, resa ex art. 348 ter c.p.c.; che non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove (come nella specie: v. primo motivo) si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione (Cass. sez. un. 1914 del 2016; conf. Cass. n. 23151 del 2018).
L’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento non è autonomamente ricorribile per cassazione, neppure per denunciare l’omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame; l’eventuale vizio attiene alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 1135 c.c.
Va, per contro, rilevato che il Tribunale non ha affatto (espressamente o implicitamente) contestato l’ambito e le modalità di esercizio dei poteri dell’amministratore, e del relazionarsi del medesimo con i poteri dell’assemblea condominiale, come delineati dalla ricorrente e di cui alla motivazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.
La decisione non nega in astratto i poteri dell’amministratore di intervenire in situazioni urgenti e il loro rapporto con i poteri assembleari; la controversia è stata risolta in base alla valutazione in concreto delle risultanze sulle spese.
art. 2697 c.c.
Per il resto, va ritenuto che la valutazione di fatto delle risultanze istruttorie resa dal Tribunale sia congrua e plausibile; come tale, sottratta quindi al sindacato di legittimità; laddove non è dato affermare alcuna inversione dell’onere della prova da parte del Tribunale medesimo.
La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non integra inversione dell’onere probatorio per il solo fatto che questi fondi la decisione sulle risultanze ritenute decisive; in cassazione non se ne può ottenere una nuova valutazione fuori dai limiti del sindacato di legittimità.
art. 1710 c.c.
Va, per contro, rilevato che il Tribunale non ha affatto (espressamente o implicitamente) contestato l’ambito e le modalità di esercizio dei poteri dell’amministratore, e del relazionarsi del medesimo con i poteri dell’assemblea condominiale, come delineati dalla ricorrente e di cui alla motivazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.
La Corte non decide in astratto l’estensione degli obblighi del mandatario ai sensi dell’art. 1710 c.c.; rileva che il giudice di merito non aveva contestato i poteri dell’amministratore prospettati dalla ricorrente e aveva deciso sulla base dell’apprezzamento delle prove relative alla spesa.
art. 1711 c.c.
Va, per contro, rilevato che il Tribunale non ha affatto (espressamente o implicitamente) contestato l’ambito e le modalità di esercizio dei poteri dell’amministratore, e del relazionarsi del medesimo con i poteri dell’assemblea condominiale, come delineati dalla ricorrente e di cui alla motivazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.
La Corte non formula una regola autonoma sui limiti del mandato ai sensi dell’art. 1711 c.c.; chiarisce che la decisione di merito non aveva negato in astratto i poteri dell’amministratore e si fondava invece sull’accertamento concreto delle spese.
art. 24 Cost.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Cass. n. 16809 del 2008; Cass. n. 10542 del 2003), purchè (come nella specie) restino immutati il petitum e la causa petendi (Cass. n. 2209 del 2016).
Il principio dispositivo e il diritto di difesa non impediscono al giudice di ricostruire autonomamente i fatti e di valutare le prove, quando la decisione resta entro i limiti della domanda e non muta petitum e causa petendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viceversa, così come articolate, le censure portate dai motivi riuniti si risolvono sostanzialmente nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando la società ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito, in sostituzione di quelli non condivisi dalla parte.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Il contributo unificato aggiuntivo, quando dovuto, è pari a quello previsto per il ricorso originario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di ricostruire autonomamente i fatti alla luce delle risultanze istruttorie o di applicare una norma diversa da quella invocata, purché la decisione non attribuisca un bene non richiesto e restino invariati petitum e causa petendi.
- L’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento non è autonomamente ricorribile per cassazione, neppure quando si denunci l’omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame; l’eventuale questione riguarda la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione e la selezione delle prove spettano al giudice di merito, che non è tenuto a discutere ogni elemento o a confutare ciascuna deduzione difensiva, purché esponga le ragioni del proprio convincimento; le circostanze logicamente incompatibili con la decisione possono ritenersi implicitamente disattese.
- Il giudizio di cassazione non consente di sostituire la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito con una ricostruzione alternativa proposta dalla parte. La censura di inversione dell’onere probatorio non può risolversi nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie.
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