Sentenza del 11/09/2018 n. 2121 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - sentenza - omessa valutazione di allegazioni probatorie - rimedio - giudizio di revocazione - non è tale - inammissibilità del ricorso - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. L’omessa o incompleta valutazione di allegazioni probatorie non costituisce, di per sé, un errore di fatto revocatorio, ma riguarda eventualmente l’attività valutativa e motivazionale del giudice. Pertanto, tale censura non può essere fatta valere tramite revocazione ai sensi dell’articolo 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la sentenza impugnata avesse omesso di valutare alcune allegazioni o produzioni probatorie da lui presentate. Ha quindi tentato di utilizzare il giudizio di revocazione, assumendo che tale omissione integrasse un errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norme richiamate
Articolo 395, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa per un errore percettivo e oggettivamente verificabile, consistente nell’aver ritenuto esistente un fatto incontestabilmente escluso dagli atti o inesistente un fatto incontestabilmente esistente. Non può invece essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove o la motivazione della sentenza.
Massime di principio
- La mancata considerazione, o la valutazione ritenuta insufficiente, di documenti e allegazioni probatorie riguarda normalmente la motivazione o l’apprezzamento delle prove e non integra automaticamente un errore di fatto revocatorio.
- Il giudizio di revocazione ha natura eccezionale e non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio per riesaminare il merito della controversia.
- Per invocare l’errore di fatto revocatorio occorre dimostrare un errore percettivo evidente, risultante direttamente dagli atti, non una diversa interpretazione del contenuto o della rilevanza delle prove.
- Se la doglianza riguarda omessa pronuncia, motivazione insufficiente o valutazione erronea delle prove, deve essere valutata alla luce degli ordinari mezzi di impugnazione applicabili, non mediante revocazione salvo che ricorrano i rigorosi presupposti dell’articolo 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
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