Sentenza n. 1607/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione demaniale marittima provvisoria e concessioni demaniali marittime provvisorie rilasciate a società controinteressate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato il diniego opposto dal Comune alla domanda di concessione demaniale marittima provvisoria presentata da una di esse e le concessioni provvisorie rilasciate ad altre società sul medesimo specchio d’acqua. Hanno sostenuto che l’art. 10 del d.P.R. n. 328 del 1952 non fosse applicabile, anche perché non era in corso un procedimento per il rilascio di nuove concessioni; che le concessioni provvisorie costituissero in realtà un’ulteriore proroga delle concessioni demaniali scadute, in assenza di gara e in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; e che gli atti fossero viziati da difetto di motivazione, per non avere adeguatamente esplicitato le ragioni della scelta amministrativa a fronte della pretesa concorrente delle ricorrenti. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata disponibilità dell’area demaniale. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che solo una società aveva presentato l’istanza e che questa non era titolare di una concessione demaniale marittima. Le controinteressate hanno eccepito anche l’inammissibilità del ricorso cumulativo e collettivo e l’omessa impugnazione delle concessioni originarie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria e, in ogni caso, sopravvenuta dell’interesse a ricorrere. In primo luogo, ha rilevato che due delle tre società ricorrenti erano estranee alla vicenda, non avendo presentato la domanda di concessione provvisoria. Quanto alla società istante, il Collegio ha affermato che la concessione provvisoria disciplinata dall’art. 10 del d.P.R. n. 328 del 1952 può regolare esclusivamente i rapporti tra il demanio e il titolare della concessione demaniale marittima scaduta, nelle more della rinnovazione. Poiché la società richiedente non era titolare di una concessione scaduta, essa non poteva essere beneficiaria del titolo richiesto e non aveva quindi, ab origine, interesse né a impugnare il diniego né a contestare le concessioni provvisorie rilasciate alle controinteressate. In via subordinata, il TAR ha osservato che l’interesse sarebbe comunque venuto meno per effetto della scadenza delle concessioni provvisorie impugnate al 31 dicembre 2024. La domanda risarcitoria è stata assorbita dall’inammissibilità dell’azione principale. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 328/1952
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La concessione demaniale marittima provvisoria può regolare i rapporti tra il demanio e il titolare della concessione marittima scaduta, nelle more della rinnovazione; non è applicabile a chi non sia stato titolare di una concessione scaduta.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento
La scarsità della risorsa naturale impone una procedura selettiva imparziale e trasparente e impedisce il rinnovo automatico o l’attribuzione di vantaggi al prestatore uscente; il richiamo è svolto nell’ambito della vicenda antecedente, già definita con una precedente sentenza.
Massime di principio
- La concessione demaniale marittima provvisoria prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 328/1952 è funzionale a regolare, nelle more della rinnovazione, il rapporto tra il demanio e il precedente titolare di una concessione marittima scaduta; chi non era titolare della concessione scaduta non può essere beneficiario dell’istituto e non ha interesse a impugnare il diniego del titolo provvisorio.
- L’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione dell’azione e permanere fino alla decisione; se il titolo provvisorio impugnato ha cessato definitivamente di produrre effetti, l’interesse può venire meno anche qualora fosse originariamente esistente.
- Nel contenzioso amministrativo concernente un titolo demaniale provvisorio, sono prive di interesse le società che non abbiano presentato la relativa istanza e siano quindi estranee alla specifica vicenda procedimentale.
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