Cassazione Penale, Ordinanza n. 33221/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza di patteggiamento. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 30 aprile 2026, il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata di cinque mesi e dieci giorni di reclusione all'imputato, in relazione al reato di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 612, comma 2, c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pur rientrando astrattamente il motivo dedotto tra quelli consentiti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza ulteriore accoglimento della doglianza nel merito, secondo la motivazione riportata nella sentenza.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato quale base normativa della sentenza di applicazione della pena concordata.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La norma limita tassativamente l'ambito del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, in funzione deflattiva e della più rapida formazione del giudicato.
art. 612, comma 2, c.p.
Norma incriminatrice indicata quale disposizione relativa al reato contestato.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non determinata da assenza di colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente individuati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La disciplina del ricorso contro il patteggiamento ha finalità deflattive e mira a favorire una più rapida formazione del giudicato, poiché il consenso dell'imputato all'applicazione della pena per il fatto contestato, ove correttamente qualificato, rende superfluo un giudizio di impugnazione a cognizione piena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo che l'inammissibilità sia dipesa da assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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