Cassazione Civile, Ordinanza n. 29478/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 emessi da un Comune nei confronti di una società proprietaria di immobili. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte; in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione, con conferma della legittimità degli accertamenti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: 1) dedotta carenza di motivazione degli avvisi per mancata indicazione, o insufficiente indicazione, dell’omessa dichiarazione di uno degli immobili tassati e del diniego dell’agevolazione IMU per immobili produttivi di reddito fondiario; 2) dedotta violazione della disciplina IMU e del regolamento comunale per il mancato riconoscimento dell’aliquota ridotta sugli immobili asseritamente non produttivi di reddito fondiario, sostenendo che gli immobili, essendo locati, non fossero direttamente utilizzati per l’attività industriale; 3) dedotta inammissibilità dell’appello del Comune per difetto di motivi specifici; 4) dedotta omessa pronuncia sulla censura relativa alla contraddittorietà della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il difetto di motivazione senza annullare integralmente gli atti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione degli avvisi, osservando che il ricorrente non aveva riportato integralmente la tabella richiamata nell’atto impositivo, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, e che comunque gli avvisi di accertamento IMU devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’imposizione, ma non anche le ragioni del mancato riconoscimento di tutte le possibili esenzioni o agevolazioni astrattamente applicabili, restando onere del contribuente provare la ricorrenza della causa di esclusione dell’imposta. Ha ritenuto infondato anche il motivo sull’aliquota ridotta, affermando che la norma consente ai Comuni ampia discrezionalità nell’applicazione dell’agevolazione e non impone di estenderla a ipotesi non previste dal regolamento comunale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell’atto di appello. Il quarto motivo è stato giudicato infondato perché la questione sull’asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado era assorbita dalla riforma operata in appello, che aveva escluso il difetto di motivazione. Nessuna statuizione sulle spese, in quanto il Comune non si è costituito; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato come parametro di motivazione degli atti amministrativi, ma escluso il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento
art. 7 L. n. 212/2000
gli atti impositivi devono essere motivati con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche, senza necessità di indicare tutte le possibili agevolazioni non riconosciute
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
richiamato per la disciplina della motivazione degli avvisi di accertamento tributario
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, con trascrizione degli elementi necessari al controllo della censura
art. 13, comma 9, D.L. n. 201/2011
attribuisce ai Comuni la facoltà di ridurre l’aliquota IMU entro i limiti previsti dalla norma, con ampia discrezionalità applicativa
art. 5, comma 7, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del processo tributario e alla dedotta violazione dell’onere motivazionale dell’appello
art. 43 TUIR
utilizzato come criterio per individuare gli immobili non produttivi di reddito fondiario
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta perché la questione era assorbita
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma di rinvio ai principi del processo civile nel giudizio tributario
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Negli avvisi di accertamento tributario la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, senza che l’ente impositore debba confutare preventivamente tutte le possibili esenzioni o agevolazioni astrattamente invocabili dal contribuente.
- In materia di IMU, il mancato riconoscimento di un’agevolazione non integra di per sé un vizio di motivazione dell’atto, perché spetta al contribuente allegare e provare i fatti costitutivi dell’esclusione o riduzione dell’imposta.
- La disciplina che attribuisce ai Comuni il potere di ridurre l’aliquota entro determinati limiti lascia all’ente locale un margine di discrezionalità regolamentare, con la conseguenza che l’agevolazione non può essere estesa in via interpretativa a fattispecie non previste dal regolamento comunale nei limiti della norma statale.
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche e autosufficienti: chi contesta un avviso o un atto processuale deve riprodurre gli elementi rilevanti del documento impugnato, altrimenti la Corte non può verificare la fondatezza della doglianza.
- La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando la questione prospettata risulta assorbita dalla decisione di merito che riforma la sentenza impugnata e decide espressamente il punto controverso.
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