Cassazione Civile, Ordinanza n. 26349/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione ICI relativo alle annualità 2004 e 2005, impugnato dalla società contribuente. Dopo un primo rigetto in CTP e un successivo intervento della CTR che aveva rimesso la causa alla CTP per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, la contribuente ricorre per cassazione. Deduce, con il primo motivo, violazione delle norme sul litisconsorzio e sul contraddittorio, sostenendo che l'ordine di integrazione avrebbe dovuto gravare sul concessionario della riscossione che ne aveva richiesto la chiamata, oppure che, essendo questi assente all'udienza, la richiesta doveva considerarsi rinunciata e il giudizio deciso allo stato degli atti; lamenta inoltre che l'ordinanza di integrazione a suo carico fosse illegittima e lesiva del diritto di difesa. Con il secondo motivo contesta la valutazione della prova circa la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento ICI, assumendo che il Comune non avesse dimostrato il collegamento tra le cartoline di ritorno prodotte e i relativi avvisi e che non fosse stata correttamente apprezzata la disciplina delle copie documentali e l'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'ordinanza di integrazione del contraddittorio, osservando che i provvedimenti sull'integrità del contraddittorio hanno natura meramente ordinatoria, non decisoria, sono revocabili e non sono autonomamente impugnabili; inoltre l'ordine di integrazione non ha inciso sul diritto di difesa della parte. Sul secondo ha ritenuto infondato il motivo, rilevando che il giudice di merito aveva esaminato compiutamente la documentazione prodotta dal Comune e aveva logicamente desunto, dalle copie degli avvisi, dalle raccomandate e dalle cartoline di ritorno, la corretta notifica degli atti alla società in data 28 gennaio 2009. Ha poi richiamato il principio secondo cui il disconoscimento delle copie ex art. 2719 c.c. richiede una contestazione chiara, specifica e puntuale, non essendo sufficienti generiche contestazioni. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del litisconsorzio e dell'integrazione del contraddittorio nel processo tributario.
art. 106 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di chiamata in causa del terzo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro di censura per asserita ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 113 c.p.c.
Richiamato come parametro di legittimità della decisione in relazione alla corretta applicazione della legge.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove documentali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata quale vizio di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma processuale invocata quale vizio motivazionale nei limiti consentiti.
art. 58 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della prova documentale in appello.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova in ordine alla notifica degli avvisi di accertamento.
art. 2719 c.c.
La Corte afferma che il disconoscimento delle copie fotostatiche richiede contestazione specifica e univoca della conformità all'originale.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria della ricorrente in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- I provvedimenti con cui il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio hanno natura ordinatoria e revocabile, non decisoria; pertanto non sono autonomamente impugnabili come sentenze non definitive.
- In presenza di contestazione della notifica di atti impositivi, il giudice può valorizzare copia dell'avviso, raccomandata e cartolina di ritorno come complesso documentale idoneo a dimostrare la consegna, se la sequenza documentale consente di identificare con precisione gli atti notificati.
- Il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche deve essere specifico, chiaro e univoco, indicando il documento contestato e le difformità rilevate; contestazioni generiche o di stile non sono sufficienti.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio non determina di per sé lesione del diritto di difesa se consente alla parte interessata di partecipare al giudizio e di far valere le proprie ragioni.
- In cassazione non è utile censurare la mera rivalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito quando la motivazione dia conto, in modo logico, degli elementi documentali posti a base della decisione.
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