Cassazione Civile, Ordinanza n. 01052/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Gli eredi di un uomo deceduto a seguito di una caduta dal calesse, che assumevano provocata dal tamponamento da parte di un’autovettura rimasta sconosciuta, avevano ottenuto in primo grado la condanna dell’impresa assicuratrice designata dal Fondo Vittime della Strada al risarcimento dei danni. In appello, la società conferitaria del ramo assicurativo della convenuta originaria aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto delle domande per ritenuta non prova della collisione tra calesse e autovettura ignota. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per asserita irregolare notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della società cedente, con conseguente improcedibilità dell’appello; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita mancanza di specificità dei motivi di appello; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c. per asserito travisamento della prova e per aver la Corte d’appello escluso la prova minima del tamponamento, chiedendo sostanzialmente una nuova valutazione del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la doglianza fosse infondata, evidenziando comunque che i ricorrenti non erano legittimati a far valere la dedotta nullità della notificazione relativa al contraddittorio nei confronti della società cedente, trattandosi di eccezione proponibile solo dalla parte direttamente interessata. Sul secondo e terzo motivo ha rilevato, rispettivamente, la violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata specifica riproduzione/localizzazione dell’atto di appello e degli atti probatori, e l’inammissibilità della censura sulla valutazione delle prove perché volta in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito; quanto all’art. 116 c.p.c., ha ribadito che la violazione è deducibile solo nei casi di attribuzione alla prova di un valore diverso da quello previsto dalla legge o di applicazione di un criterio legale di valutazione diverso da quello imposto, non già per contestare il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380bis c.p.c.
indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso
art. 111 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 331 e 156 c.p.c. nel primo motivo di ricorso per dedurre nullità del procedimento
art. 331 c.p.c.
richiamato per la dedotta mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società cedente
art. 156 c.p.c.
la Corte richiama il principio del raggiungimento dello scopo dell’atto, ma reputa assorbente la carenza di legittimazione dei ricorrenti a far valere la nullità
art. 342 c.p.c.
richiamato per contestare la specificità dei motivi di appello
art. 366, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica in senso rigoroso, ritenendo inammissibili i motivi che non riproducono e non localizzano gli atti su cui si fondano
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca alla prova un valore difforme dal regime legale o dichiari di applicare il prudente apprezzamento dove invece operi una prova legale; non basta contestare il cattivo apprezzamento del materiale probatorio
art. 2700 c.c.
richiamato nel terzo motivo per censurare il preteso travisamento della prova e il valore attribuito a risultanze documentali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
norma applicata per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La nullità della notificazione o della vocatio in ius di una parte è eccezione di regola riservata alla parte direttamente incisa e non può essere fatta valere da altri litisconsorti come mezzo per conseguire un vantaggio processuale proprio.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. impone di riprodurre, almeno nei tratti essenziali, e di localizzare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda; in difetto, la censura è inammissibile.
- La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce l’attribuzione alla prova di un valore giuridico diverso da quello previsto dall’ordinamento o l’applicazione di un criterio legale di valutazione errato; non consente una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ponderazione delle risultanze istruttorie, se la doglianza si risolve nella contestazione del prudente apprezzamento del giudice di merito.
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