Cassazione Civile, Ordinanza n. 33788/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria degli infermieri. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per la complessità della questione giuridica. Non sono state applicate ulteriori conseguenze processuali ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Gli infermieri, dipendenti di un'azienda sanitaria pubblica e obbligati all'iscrizione all'albo professionale, avevano agito per ottenere il rimborso della quota di iscrizione all'albo, sostenendo che tale spesa fosse sostenuta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro pubblico perché funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile per analogia il principio già riconosciuto per gli avvocati dipendenti di enti pubblici. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione di varie norme sostanziali sostenendo che la disciplina degli infermieri è diversa da quella degli avvocati, perché per gli infermieri la legge consente, almeno in certe ipotesi e previa autorizzazione, l'esercizio di attività libero-professionali anche verso terzi; con il secondo ha lamentato la violazione di ulteriori norme e l'omesso esame di fatti decisivi, insistendo sulla non assimilabilità tra infermieri e avvocati, sulla rilevanza della disciplina aziendale e sulla non applicabilità dell'art. 1719 c.c. al rapporto di impiego. In sostanza, il ricorso contestava il diritto al rimborso della quota di iscrizione all'albo.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, L. 1 febbraio 2006, n. 43
"L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti"
Norma immediatamente precettiva, applicabile nel periodo considerato antecedente al riordino del 2018, che rende obbligatoria l'iscrizione all'albo anche per i dipendenti pubblici infermieri.
art. 5 d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
"Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo"
Dopo la riforma del 2018, l'iscrizione all'albo è richiesta per l'esercizio della professione sanitaria in qualunque forma, ma ciò non implica che la spesa sia sostenuta solo nell'interesse del datore di lavoro pubblico.
art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La disciplina dell'impiego pubblico consente, previa autorizzazione e in assenza di conflitto di interessi, lo svolgimento di incarichi retribuiti e non contiene per gli infermieri un divieto assoluto di attività professionali al di fuori del rapporto di impiego.
art. 4, comma 7, L. 30 dicembre 1991, n. 412
Richiamata dalla ricorrente nel quadro delle incompatibilità e dell'attività libero-professionale del personale sanitario.
art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578
Richiamato per evidenziare il diverso e più rigoroso regime degli avvocati dipendenti di enti pubblici.
art. 18 L. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato per il regime forense degli avvocati dipendenti di enti pubblici e l'impossibilità di esercizio della professione in favore di terzi.
art. 1, comma 2, d.l. n. 402/2001
Le prestazioni aggiuntive e l'attività intramuraria sono qualificate come rese in regime libero-professionale e assimilate al lavoro subordinato solo ai fini fiscali e contributivi.
art. 12, comma 2, CCNL 31 luglio 2009 comparto sanità
Richiamato dalla ricorrente nel sostenere che la disciplina collettiva e aziendale non impone il rimborso della quota di iscrizione all'albo.
art. 1719 c.c.
La Corte esclude la sua applicabilità al rapporto di impiego infermieristico perché all'infermiere non è attribuito un potere rappresentativo paragonabile a quello del mandatario o dell'avvocato munito di procura.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, accogliendo il ricorso, ha deciso la causa nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato per richiamare il precedente motivazionale e la possibilità di sintetizzare il percorso argomentativo della giurisprudenza richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che non ricorrono le condizioni processuali per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il rimborso della quota di iscrizione all'albo professionale è configurabile solo quando l'iscrizione sia imposta dalla legge nell'esclusivo interesse del datore di lavoro pubblico; se l'iscrizione è anche funzionale all'esercizio, sia pure in ipotesi limitate o autorizzate, di attività professionale autonoma, manca il presupposto dell'esclusivo interesse datoriale.
- La comparazione con altre categorie professionali dipendenti pubbliche, come gli avvocati degli enti pubblici, non può essere automaticamente estesa a professioni soggette a un diverso assetto normativo, specie quando per queste ultime la legge consenta forme di attività libero-professionale o incarichi autorizzati.
- Ai fini della valutazione del diritto al rimborso, rileva il quadro normativo astratto applicabile alla professione e non la concreta scelta del singolo dipendente di non svolgere attività esterne o di trovarsi, di fatto, in un regime di esclusività.
- Le prestazioni aggiuntive e l'attività intramuraria del personale sanitario non escludono, di per sé, la natura libero-professionale dell'attività svolta; la loro disciplina deve essere letta alla luce delle norme speciali e del regime autorizzatorio previsto per il pubblico dipendente.
- Quando la causa può essere decisa sulla sola base della disciplina normativa applicabile, senza bisogno di nuovi accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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