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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23973/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Marsala che aveva rigettato l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena. La sospensione era subordinata alla demolizione di manufatti abusivi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (sentenza 15/01/2020, irrevocabile 04/06/2020). Il Procuratore ha censurato il Giudice dell'esecuzione perché, pur accertata la demolizione in data 02/02/2022, ha ritenuto che l'imputato avesse ottemperato alla condizione, mentre la demolizione era avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto in sentenza (quindi tardivamente). L'imputato ha risposto che il PM aveva poi ordinato la demolizione con provvedimento notificato il 19/01/2022 con termine di 45 giorni e che i lavori erano stati eseguiti e ultimati entro quel termine, con accertamento della Polizia Municipale il 02/02/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala (giudizio rescissorio). La Corte ha ritenuto che il termine indicato in sentenza (tre mesi dal passaggio in giudicato) fosse elemento essenziale della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 c.p., la cui inosservanza determina la revoca del beneficio. Pertanto l'adempimento avvenuto dopo lo spirare del termine previsto in sentenza, e successivamente ordinato dal PM, non può sanare la violazione che già legittima la revoca.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Il termine fissato dal giudice nella sentenza per l'adempimento dell'obbligo condizionale è elemento essenziale della sospensione condizionale della pena; la mancata osservanza del termine è causa di revoca del beneficio perché ne compromette la funzione speciale-preventiva.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, 23/06/2022 - Liguori)

    Conferma il principio secondo cui il termine indicato dal giudice è essenziale e la sua inosservanza integra motivo di revoca della sospensione condizionale; un successivo ordine dell'Autorità (es. PM) non può retroattivamente validare l'inosservanza del termine stabilito in sentenza.

Massime di principio

  • Il termine stabilito nella sentenza di condanna per adempiere l'obbligo cui è subordinata la sospensione condizionale della pena è vincolante: il mancato rispetto entro il termine comporta la revoca del beneficio.
  • Un successivo provvedimento dell'Autorità (ad esempio un'ingiunzione del PM con un termine diverso) non sanerà l'inosservanza del termine originario stabilito dal giudice nella sentenza.
  • Il giudice dell'esecuzione deve valutare l'ottemperanza rispetto al termine fissato in sentenza e, se accerta che l'adempimento è avvenuto tardivamente, deve adottare le misure consequenziali (possibile giudizio rescissorio e revoca della sospensione).
  • In caso di incertezza sull'effetto dell'adempimento tardivo, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare per un nuovo giudizio affinché il giudice di merito compia il necessario accertamento e decida sulla revoca.

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