Sentenza n. 1076/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia a) del provvedimento, reso noto a mezzo pubblicazione on line il 28.10.2025, di mancato superamento della prova scritta di idoneità del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02”; b) del questionario costituente la prova scritta (prima prova) del predetto concorso; c) del sistema di correzione automatico di risposte, dei verbali della Commissione che hanno approvato i quesiti e le risposte, dei verbali di correzione della prova scritta, tutti a riguardo della erroneità del quesito in argomento e dell'erronea omessa attribuzione di punteggio anche alla risposta a) del quesito n.16 fornita dal ricorrente, oltre che dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione; d) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti; per la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di “0,75” per il predetto quesito ed il ripristino del punteggio di “0,25” sottrattogli per la ritenuta erroneità della risposta fornita per un punteggio complessivo di 21 previsto per la soglia di sufficienza all’ammissione alla successiva graduatoria ancora non pubblicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova scritta del concorso, unitamente al quesito n. 16, al sistema di correzione automatica e agli atti della commissione relativi alla formulazione e valutazione del quesito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato al profilo relativo a 2.600 posti nell’Area assistenti del Ministero della Giustizia, aveva conseguito 20/30, a fronte della soglia minima di 21/30. Ha dedotto l’illegittimità del quesito n. 16, formulato come «Un sinonimo di mausoleo è:», con le opzioni «a) statuetta; b) sepolcro; c) tempio». Sosteneva che anche «tempio», da lui selezionato, potesse costituire sinonimo di «mausoleo», poiché entrambi indicano edifici monumentali destinati a finalità sacre o commemorative e presentano similitudini architettoniche e funzionali. Ha quindi dedotto eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, coerenza e logicità, chiedendo l’attribuzione del punteggio di 0,75 per il quesito e il ripristino del punteggio di 0,25 sottratto per la risposta ritenuta errata, così da raggiungere la soglia di idoneità. Le amministrazioni hanno eccepito anche il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione relativa al difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l’ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non possa quindi considerarsi estraneo alla procedura concorsuale. Nel merito, ha ritenuto ampia la discrezionalità dell’amministrazione nella formulazione dei quiz e nella valutazione delle risposte, sindacabile soltanto in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza della risposta indicata come corretta, arbitrarietà o illogicità, adeguatamente comprovate. Ha tuttavia ribadito che, nei test a risposta multipla, il quesito deve essere chiaro, completo e non ambiguo e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente esatta, non potendo la commissione sottoporre ai candidati domande tali da costringerli a scegliere la risposta meno errata o approssimativamente più accettabile. Applicando tali criteri, ha escluso l’ambiguità del quesito n. 16: «sepolcro» è sinonimo di «mausoleo», inteso come sepolcro monumentale destinato alla commemorazione di persone illustri; «tempio», invece, indica un edificio destinato al culto della divinità e non è semanticamente interscambiabile con «mausoleo». Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali, il contraddittorio e l’istruttoria
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti temporali e processuali previsti dalla norma.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali con quesiti a risposta multipla, l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nella scelta e nella valutazione delle domande, sindacabile dal giudice amministrativo solo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile o la risposta indicata come corretta risulti manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, purché il candidato fornisca almeno un principio di prova della censura.
- La discrezionalità tecnica nella predisposizione dei quiz concorsuali è limitata dall’obbligo di formulare domande chiare, complete e non ambigue, contenenti una sola risposta indubitabilmente esatta; non è legittimo costringere il candidato a scegliere tra risposte tutte potenzialmente corrette o soltanto la meno errata.
- La mera affinità tematica, funzionale o architettonica tra due termini non dimostra la loro sinonimia: ai fini della legittimità di un quesito lessicale, rileva la sostanziale equivalenza semantica e l’intercambiabilità dei termini nel contesto richiesto dalla domanda.
- Un edificio destinato al culto della divinità non è sinonimo di un sepolcro monumentale destinato alla commemorazione dei defunti, anche se entrambi possono presentare caratteristiche monumentali o architettoniche comuni.
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