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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07716/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con quattro/cinque censure principali: (1) nullità degli atti di fase (avviso di conclusione indagini, decreto di citazione a giudizio, sentenze) per mancata e/o non chiara enunciazione dell'imputazione (richiamo artt. 552 e 178 c.p.p., art. 415-bis c.p.p.); (2) vizio di motivazione nella valutazione della testimonianza della persona offesa Salvatore Mesoraca e diniego della rinnovazione dell'istruttoria (art. 192 c.p.p.); (3) errata qualificazione della condotta come appropriazione indebita e mancata prova della volontà di appropriarsi (art. 646 c.p.); (4) omesso riconoscimento della prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello (art. 157 c.p.); (5) vizi nella quantificazione delle statuizioni risarcitorie e mancata rimessione al giudice civile (art. 538 ss. c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: (i) la presunta nullità degli atti di rinvio a giudizio è relativa e non è stata tempestivamente eccepita; inoltre, gli atti descrivevano sufficientemente i fatti consentendo il contraddittorio; (ii) le doglianze sulla valutazione della prova testimoniale sono in gran parte inammissibili in cassazione e, ove ammesse, il motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha fornito motivazione logica e sufficiente sull'attendibilità della persona offesa; (iii) l'accertamento della volontà appropriativa è fondato anche su dichiarazioni confessorie dell'imputato e sulla ricostruzione concorde delle parti offese; (iv) la prescrizione non è stata maturata: la Corte d'appello ha individuato il momento consumativo nella perdita di contatto e nella irreperibilità dell'imputato (maggio 2018), momento ritenuto correttamente individuato; (v) le statuizioni risarcitorie sono state adeguatamente motivate e rideterminate dalla Corte territoriale, non sussistendo incertezza tale da imporre la rimessione al giudice civile. Conseguenze pratiche: ricorso respinto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di grado, versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Grandelli Rosa liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto insussistente la tesi del mero inadempimento e ha confermato che il reato si perfeziona quando si compie un atto di dominio sulla cosa altrui con la volontà di tenerla come propria, momento ricondotto alla perdita di contatto/irreperibilità dell'imputato (maggio 2018).

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: la Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione non fosse maturato alla data della sentenza, avendo individuato correttamente il momento consumativo nel comportamento di maggio 2018.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Regola l'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha ritenuto che, pur con differenze di qualificazione, gli atti abbiano descritto i fatti in modo tale da consentire pieno esercizio della difesa, evitando la nullità insanabile.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Termine per eccepire nullità relative: la Corte ha richiamato che la nullità per non chiara enunciazione dell'imputazione è relativa e va eccepita tempestivamente, pena decadenza.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Valutazione della testimonianza: la Corte di cassazione limita il sindacato sulla valutazione delle prove e considera inammissibili le doglianze dirette a mera rivalutazione del merito; ove esaminata, la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata sull'attendibilità della persona offesa.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c) cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso per cassazione: non è consentito un sindacato libero sulla valutazione delle risultanze probatorie; le doglianze sulla motivazione devono rispettare i limiti di specificità previsti dall'art. 606.

  • art. 538 ss. cod. proc. pen.

    Statuizioni civili nel processo penale: la Corte territoriale ha ritenuto di poter quantificare il danno con i documenti prodotti; la rimessione al giudice civile è richiesta solo in presenza di incertezza sul quantum da liquidare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze della declaratoria di inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del grado e ad altre somme previste (es. contributo alla Cassa delle ammende).

  • artt. 552 e 178 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per dedurre nullità: la Corte ha escluso la sussistenza di nullità insanabile, ritenendo l'enunciazione dei fatti sufficientemente chiara per il contraddittorio.

  • D. L.vo n. 385/1993, artt. 130 e 132

    Nella sentenza di appello era intervenuta una riqualificazione di reato tra gli articoli del D. L.vo 385/1993 con declaratoria di estinzione per prescrizione per una fattispecie riqualificata; la Cassazione ha preso atto della decisione di merito senza annullarla.

Massime di principio

  • La nullità relativa dell'avviso di conclusione delle indagini o del decreto di citazione per enunciazione non chiara dell'imputazione va eccepita tempestivamente (termine di decadenza), altrimenti è sanata.
  • In sede di legittimità non è possibile chiedere una rivalutazione libera delle prove: i motivi che investono la valutazione delle risultanze probatorie sono in gran parte inammissibili e, se esaminati, sono vagliati solo in ordine alla completezza e logica della motivazione del giudice di merito.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se il giudice di merito ne verifica e motiva adeguatamente la credibilità e l'attendibilità intrinseca; non sempre sono necessari riscontri esterni.
  • Il reato di appropriazione indebita si perfeziona quando si pone in essere un atto di dominio sulla cosa altrui con la volontà di tenerla come propria: la prescrizione va calcolata a partire da tale momento, non necessariamente dalla data di consegna del denaro o dall'inizio del rapporto.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e discrezionale: il rifiuto di rinnovare è sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione che il giudice d'appello fornisce sul punto.
  • La rimessione al giudice civile per la quantificazione del danno è necessaria soltanto quando sussista reale incertezza sul quantum; se il giudice penale può quantificare il danno sulla base di documenti chiari, può provvedere direttamente.
  • I motivi generici e privi di specificità procedurale o fattuale sono spesso dichiarati inammissibili: nei ricorsi per cassazione è fondamentale l'accuratezza nella rappresentazione della sequela procedimentale e nella specificazione dei punti di diritto e di fatto contestati.

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