Sentenza n. 11949/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - dell’esito della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di complessive 415 unità di personale – di cui 10 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano – presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) per come pubblicato il 02.04.2025, nelle parti ritenute lesive; - dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 02.04.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione dei quiz di cui in narrativa; b) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; c) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; d) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente, e per l’accertamento del diritto del ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente ammesso al successivo step procedurale; con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al riesame del punteggio delle prove scritte del ricorrente; in estremo subordine, condannare le Amministrazioni a disporre la ripetizione della prova scritta in senso conforme al bando.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta e avviso di pubblicazione degli esiti di un concorso pubblico per il reclutamento di 415 unità di personale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta, l'avviso di pubblicazione degli esiti e gli atti presupposti, tra cui i quiz, i verbali di correzione, la graduatoria eventualmente pubblicata e la lex specialis, chiedendo il riesame del punteggio e l'ammissione alla fase successiva del concorso, nonché, in subordine, la ripetizione della prova. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., un possibile profilo di improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria finale. La graduatoria è stata pubblicata il 3 luglio 2025, dopo la proposizione del ricorso, ma non è stata impugnata entro il termine decadenziale previsto dalla legge. Il ricorrente, pur avendo chiesto un rinvio per controdedurre, non ha depositato ulteriori memorie e ha chiesto il passaggio in decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La mancata impugnazione della graduatoria finale, pubblicata dopo l'introduzione del giudizio, ha fatto venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione dell'esclusione e dell'esito della prova scritta. Secondo il Collegio, la graduatoria finale non costituisce una conseguenza inevitabile dell'atto lesivo iniziale, poiché la sua approvazione implica ulteriori valutazioni riferite anche a una pluralità di concorrenti; pertanto, l'eventuale annullamento dell'esclusione non produce automaticamente l'effetto caducante della graduatoria. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
La norma ha consentito al Collegio di rilevare e sottoporre al contraddittorio delle parti il possibile profilo di improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
È stata posta a fondamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84 c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal Collegio.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso pubblico, quando essa sia pubblicata dopo l'impugnazione dell'esclusione o dell'esito della prova, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso contro l'atto lesivo iniziale, se nel frattempo è decorso il termine per impugnare la graduatoria.
- La graduatoria finale di un concorso non costituisce necessariamente una conseguenza inevitabile dell'atto di esclusione o dell'esito negativo della prova, poiché la sua approvazione comporta ulteriori valutazioni riferite anche agli altri concorrenti; di conseguenza, l'eventuale annullamento dell'esclusione non produce automaticamente l'effetto caducante della graduatoria.
- Il candidato che abbia impugnato la propria esclusione da un concorso deve impugnare anche la graduatoria finale successivamente pubblicata, se intende conservare l'interesse a ottenere la riammissione o il riesame della propria posizione concorsuale.
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