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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17768/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dalla costituzione da parte di una società poi ammessa a concordato preventivo di due pegni su quote di un fondo comune di investimento: uno a garanzia di debiti propri, l'altro a garanzia di debiti di una società terza. Dopo il deposito della domanda di concordato, l'istituto di credito aveva escusso le garanzie e trattenuto le somme ricavate. La procedura concordataria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto incassato, assumendo la violazione del divieto di cui all'art. 168 l.f. L'opposizione della banca e i successivi gradi di merito hanno riguardato soprattutto la validità e opponibilità delle convenzioni di pegno, la natura giuridica delle quote del fondo (titoli di credito o diritti di credito) e, quindi, l'applicabilità dell'art. 2800 c.c. e l'esistenza del privilegio pignoratizio. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697, 2784, 2787 e 2800 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse al concordato provare l'inefficacia o invalidità delle convenzioni di pegno; 2) nullità della sentenza, omesso esame di un punto decisivo e violazione degli artt. 2697, 115 e 132 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse deciso senza adeguata motivazione, omettendo di valutare documenti che avrebbero provato l'esistenza di certificati al portatore autonomi e separati e quindi l'inapplicabilità dell'art. 2800 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta contestata dalla procedura la validità del titolo pignoratizio invocato dalla banca per giustificare l'escussione avvenuta in costanza di concordato, spettava alla banca provare la validità e sussistenza del pegno, che costituiva un prius logico rispetto alla verifica della legittimità dell'escussione ex art. 168 l.f. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per censurare la sola valutazione delle prove documentali; inoltre la motivazione della Corte territoriale era ritenuta chiara e non apparente, poiché aveva fondato la decisione sulla mancata prova dell'emissione di certificati individuali, autonomi e separati idonei a configurare un pegno su titolo di credito anziché su mero credito. È stata confermata la condanna della banca alle spese di lite e disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 168 l.f.

    Il divieto opera rispetto alle azioni esecutive dei creditori del soggetto ammesso al concordato; la legittimità dell'escussione dipende previamente dalla validità del titolo di garanzia invocato.

  • art. 169 l.f.

    Richiamato solo nei fatti di causa come base di una domanda di restituzione collegata a indebita compensazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la validità del titolo pignoratizio grava sulla parte che lo invoca per giustificare l'escussione; non c'è inversione quando il giudice ritenga non provata la fattispecie costitutiva della garanzia.

  • art. 2784 c.c.

    Richiamato dalla banca tra le norme regolatrici del pegno; la Corte lo considera nel quadro della prova della valida costituzione della garanzia.

  • art. 2787 c.c.

    La validità/opponibilità del pegno richiede i presupposti probatori previsti dalla norma; la questione deve essere accertata come prius logico rispetto all'escussione.

  • art. 2800 c.c.

    Si applica al pegno di crediti; le quote del fondo, in mancanza di certificato individuale autonomo e separato, sono trattate come credito e non come titolo di credito, con conseguente necessità della fattispecie a formazione progressiva e della notifica/accettazione prevista dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono infondate quando mirano in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza non sussiste quando la motivazione sia comunque percepibile e riconducibile a una chiara ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi, non la mera omessa valutazione di documenti o la richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta motivazione inesistente o apparente, ma la Corte esclude il vizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Criterio richiamato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando una parte giustifica l'escussione di una garanzia reale con la deduzione di un pegno, la validità e opponibilità della costituzione in pegno costituiscono un accertamento preliminare rispetto alla verifica della legittimità dell'escussione in procedura concorsuale.
  • L'onere della prova della sussistenza del titolo di garanzia grava su chi lo invoca per trattenere le somme ricavate dall'escussione, soprattutto se la controparte contesta la validità della convenzione pignoratizia.
  • Il vizio di violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice ritenga semplicemente non assolto l'onere da parte di chi ne era gravato.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove documentali; occorre indicare un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato, non un diverso apprezzamento del compendio probatorio.
  • Le quote di un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale autonomo e separato, sono trattate come credito e non come titolo di credito, con conseguente applicazione della disciplina del pegno di crediti e dei relativi adempimenti di opponibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePegno e ipotecaInadempimentoConcordato preventivo
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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