Cassazione Civile, Ordinanza n. 24710/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego, da parte dell'amministrazione, del rimborso delle accise sostenute per l'uso in un impianto della contribuente di gas naturale estratto, qualificato dalla CTR come autoconsumo. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società; in appello la CTR ha rigettato il gravame dell'amministrazione, ritenendo inammissibile, perché nuova, l'eccezione relativa alla mancata comunicazione della domanda di rimborso anche all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 29, comma 4, l. n. 428/1990, e comunque applicabile l'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995, con conseguente fondatezza del rimborso. In cassazione l'amministrazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 29, comma 4, l. n. 428/1990, per avere la CTR ritenuto nuova e quindi inammissibile l'eccezione sulla mancanza della comunicazione; 2) violazione dell'art. 29, comma 4, l. n. 428/1990, in combinato con gli artt. 14 e 68 d.lgs. n. 504/1995, per l'erronea applicazione dell'art. 14 TUA e per l'asserita abrogazione implicita della norma del 1990; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente quanto ai requisiti dell'esenzione/agevolazione; 4) ulteriore doglianza assorbita dal secondo motivo. La società ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del primo motivo per cumulo di censure.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il terzo e dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate, nei casi in cui la spesa abbia concorso al reddito d'impresa, sia requisito rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e non sia stata abrogata dall'art. 14 d.lgs. n. 504/1995; ha inoltre ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, poiché la CTR aveva comunque esplicitato, sia pure sinteticamente, la ratio della decisione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stata invocata per denunciare un error in procedendo e la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata invocata per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e processuale
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per sostenere la violazione del divieto di nuove eccezioni in appello
art. 29, comma 4, l. n. 428/1990
la Corte afferma che prevede, a pena di inammissibilità, la comunicazione dell'istanza di rimborso anche all'ufficio tributario competente; il relativo requisito è rilevabile d'ufficio e non è stato abrogato implicitamente
art. 14 d.lgs. n. 504/1995
considerato disposizione integrativa della disciplina precedente, non sostitutiva né abrogativa dell'art. 29, comma 4, l. n. 428/1990
art. 68 d.lgs. n. 504/1995
richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura sulla disciplina del rimborso delle accise
art. 21, comma 3, Direttiva CE
richiamato dalla CTR quale base della qualificazione dell'ipotesi come autoconsumo
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la mancata comunicazione all'ufficio competente della domanda di rimborso, quando richiesta a pena di inammissibilità dalla legge, integra un requisito rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non è soggetto al divieto di nuove eccezioni in appello.
- L'art. 14 d.lgs. n. 504/1995 non ha abrogato implicitamente l'art. 29, comma 4, l. n. 428/1990: la disciplina successiva va letta come integrativa della precedente e non come sostitutiva, soprattutto quanto alla funzione di informare l'Agenzia delle entrate sulla domanda di rimborso.
- L'obbligo di comunicazione dell'istanza non opera in modo sganciato dal presupposto sostanziale del rimborso: occorre verificare se la spesa abbia effettivamente concorso a formare il reddito d'impresa e se non vi sia stata traslazione dell'onere su altri soggetti.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione; una motivazione sintetica è sufficiente se rende percepibile il ragionamento seguito dal giudice.
- In cassazione l'articolazione di più censure in un unico motivo non determina di per sé inammissibilità, se le doglianze sono chiaramente individuabili e separabili.
- rami": ["Tributi", "Processo civile"],"materie": ["Riscossione", "Contenzioso tributario", "Impugnazioni"],"sottomaterie": ["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici": ["Onere della prova", "Nullità"]}]} కూడా упend}]}}```json`}**```json**{}}**```json**{
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24702/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24703/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24704/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24705/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24706/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24707/2023 del 17/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →