Ordinanza n. 4185/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 64/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante l’illegittimità dei quesiti impugnati. PER LA CONDANNA anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25\10\2024 per l’annullamento: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IOSSA GIUSEPPINA il 16\1\2026 : PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: N) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; O) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; NEL RICORSO ISCRITTO AL R.G. N. 6554/2024 PROPOSTO PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; B) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; C) del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 64/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; E) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; F) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; G) qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; H) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante la patente illegittimità dei quesiti impugnati CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti. NONCHÉ CON PRIMI MOTIVI AGGIUNTI, PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: I) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; L) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; M) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione, attribuzione del punteggio di 64/100 e successive graduatorie nazionali e rettifiche
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso ministeriale relativo agli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione previsto per l'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici, contestando il punteggio di 64/100 attribuito e deducendo l'illegittimità di alcuni quesiti, ritenuti irragionevoli, erronei, ambigui o svianti. Ha chiesto l'annullamento degli esiti della prova, degli atti di approvazione e validazione dei quesiti e delle risposte, nonché, se necessario, del decreto ministeriale disciplinante la procedura; ha inoltre domandato l'accertamento del diritto al maggior punteggio e la condanna delle amministrazioni alla riformulazione del punteggio, con attribuzione di un punto per ciascun quesito contestato. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria generale nazionale di merito approvata nell'agosto 2024, la successiva rettifica e, con ulteriori motivi aggiunti del gennaio 2026, una nuova rettifica della graduatoria adottata nel dicembre 2025. Il difensore ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione dei motivi aggiunti mediante pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati indicati nella graduatoria.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dei quesiti, il punteggio attribuito o le graduatorie impugnate. Ha riservato la decisione sulla richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami dei motivi aggiunti del 16 gennaio 2026, ritenendo necessario attendere la scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie e documenti da parte dell'amministrazione, termine non ancora maturato al momento dell'udienza. Per tale ragione ha disposto il rinvio della trattazione del merito alla pubblica udienza del 20 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
termine a difesa di 60 (sessanta) giorni
Il giudice ha ritenuto di dover attendere la scadenza del termine per il deposito di memorie e documenti concesso all'amministrazione prima di decidere sulla richiesta di autorizzazione alla notificazione dei motivi aggiunti mediante pubblici proclami e di trattare il merito.
art. 30 c.p.a.
La norma è richiamata nelle domande della ricorrente per la richiesta di condanna delle amministrazioni, ma non è stata esaminata in questa ordinanza.
Massime di principio
- Prima di decidere su una richiesta processuale incidente sulla notificazione dei motivi aggiunti, il giudice può riservare la decisione e attendere la scadenza del termine a difesa assegnato alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
- Quando il contraddittorio non è ancora definito e il termine per il deposito di memorie e documenti non è maturato, la trattazione del merito può essere rinviata a una successiva udienza pubblica.
Come è indicizzato
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