Cassazione Civile, Ordinanza n. 13499/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente assunta con contratto di lavoro a termine presso un presidio ospedaliero, con rapporto inizialmente fissato dal 1.5.2008 al 25.10.2008 e poi prorogato fino al 30.4.2009. La lavoratrice ha chiesto la declaratoria di illegittimità della clausola appositiva del termine per contrasto con l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, per effetto della nullità del termine, il rapporto doveva considerarsi in essere de iure e che, in conseguenza del fenomeno successorio nel settore sanitario regionale, il rapporto avrebbe dovuto essere imputato all'azienda sanitaria subentrante. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2112 c.c., 31 d.lgs. n. 165/2001 e 6, comma 6, l. Regione Basilicata n. 12/2008, lamentando che la corte territoriale non avesse riconosciuto la prosecuzione del rapporto in capo al successore. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., sostenendo che dagli atti risultava che, alla data del subentro delle nuove aziende sanitarie (1.1.2009), il rapporto era ancora in corso perché prorogato sino al 30.4.2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha condiviso l'orientamento secondo cui la previsione regionale di gestioni stralcio per la liquidazione dei rapporti debitori e creditori delle soppresse UU.SS.LL. esclude una successione universale in capo alle nuove aziende sanitarie e impedisce di porre a loro carico rapporti derivanti dalla gestione liquidatoria, anche dopo il subentro. Di conseguenza, la domanda della lavoratrice non poteva essere accolta contro l'azienda sanitaria convenuta. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
richiamato come parametro di illegittimità della clausola a termine dedotta dalla lavoratrice; la Corte non ne afferma una violazione nel caso concreto
art. 2112 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la continuazione del rapporto in capo al soggetto subentrante; la Corte esclude l'applicazione di una successione universale nei termini prospettati
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla ricorrente a sostegno del trasferimento/subentro nei rapporti; la Corte respinge la tesi della prosecuzione automatica verso la nuova azienda sanitaria
art. 6, comma 6, l. Regione Basilicata n. 12/2008
letto nel senso che la disciplina regionale delle gestioni stralcio e della liquidazione dei pregressi rapporti delle soppresse UU.SS.LL. esclude il subentro delle nuove aziende sanitarie nei debiti/crediti pregressi
art. 2697 c.c.
invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio; il motivo è ritenuto infondato
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per contestare la valutazione delle risultanze di causa; la Corte non ravvisa alcuna violazione
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
Massime di principio
- La disciplina regionale che istituisce gestioni stralcio per la liquidazione dei pregressi rapporti debitori e creditorî delle soppresse unità sanitarie locali esclude, di regola, la configurabilità di una successione universale immediata in capo alle nuove aziende sanitarie.
- Quando la legge prevede che i rapporti pendenti o estinti in sede liquidatoria restino in capo alla gestione liquidatoria o alla Regione, non può essere imputato alla nuova azienda sanitaria alcun rapporto derivante da tale gestione, neppure se il subentro organizzativo sia avvenuto successivamente.
- La nullità o illegittimità della clausola di termine in un contratto di lavoro non consente, da sola, di superare la disciplina speciale che regola l'imputazione soggettiva del rapporto nei processi di riordino degli enti pubblici.
- Le censure in cassazione che denunciano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. devono confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su una regola giuridica che esclude il subentro, la doglianza sulla mera lettura delle prove non è idonea a sovvertirla.
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