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Sentenza

Sentenza n. 1092/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento della determinazione -OMISSIS- del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna;

Giustizia amministrativa202200483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di revoca parziale degli aiuti agricoli, ricalcolo dei premi, recupero delle somme indebitamente percepite e applicazione di una sanzione supplementare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva aderito a bandi regionali per la produzione integrata dei Piani di sviluppo rurale, dichiarando nelle domande di essere il legittimo ed esclusivo conduttore dei terreni rilevanti ai fini degli aiuti. La Regione, sulla base di un verbale di accertamento dei Carabinieri per la tutela agroalimentare e della sentenza passata in giudicato che aveva risolto il contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato con ISMEA, ha ritenuto insussistente un valido titolo di conduzione e ha disposto la revoca parziale degli aiuti, il recupero di euro 43.057,00 e l’applicazione di un’esclusione sanzionatoria pari a euro 20.403,61. Il primo motivo denunciava eccesso di potere per erronea rappresentazione e valutazione dei fatti, illogicità e incongruità della motivazione, sostenendo che la disponibilità di ISMEA a rinunciare agli effetti della sentenza e le trattative per la regolarizzazione avessero mantenuto un legittimo titolo di conduzione, nonché l’affidamento del beneficiario. Il secondo motivo deduceva la decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento e recupero per il decorso del termine quadriennale previsto dall’art. 73 del regolamento CE n. 796/2004, assumendo la buona fede del beneficiario.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che nelle domande il ricorrente aveva dichiarato di essere il legittimo ed esclusivo conduttore, ma tale dichiarazione era oggettivamente non veritiera: al momento delle domande del 2011 e del 2016 era già intervenuta ed era passata in giudicato la sentenza che aveva risolto il contratto con ISMEA. Sebbene l’acquirente con patto di riservato dominio possa essere considerato titolare sostanziale del diritto dominicale prima della risoluzione, quest’ultima aveva fatto venir meno anche tale posizione, lasciando il ricorrente quale mero detentore non qualificato. La documentazione prodotta non dimostrava inoltre che ISMEA avesse rinunciato agli effetti della sentenza; la disponibilità a rinunciarvi era condizionata al pagamento degli importi dovuti, che non risultava effettuato. La conservazione della disponibilità materiale dei terreni e la prosecuzione delle trattative non equivalevano quindi alla disponibilità giuridica richiesta per ottenere gli aiuti. È stata ritenuta corretta l’applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. c), l.r. 15/1997, relativo alla revoca delle agevolazioni in caso di indicazioni non veritiere idonee a indurre l’amministrazione in grave errore. L’assoluzione penale per difetto dell’elemento soggettivo e l’archiviazione amministrativa, fondate sull’assenza del dolo o di altro elemento soggettivo, non escludevano l’accertamento oggettivo dell’insussistenza dei presupposti per gli aiuti. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso l’applicabilità temporale del regime invocato e ha affermato che la disciplina unionale successiva ha introdotto, in materia di ripetizione dell’indebito, un regime diverso da quello dell’art. 73, par. 5, del regolamento CE n. 796/2004, senza prevedere una decadenza automatica dal potere di recupero per il mero decorso del tempo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase di merito, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, lett. c), l.r. Emilia-Romagna n. 15/1997

    qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore

    La disposizione legittima la revoca delle agevolazioni quando il beneficiario abbia fornito indicazioni oggettivamente non veritiere, idonee a indurre l’amministrazione in grave errore; non è necessario che sussista anche il dolo accertato in sede penale.

  • art. 63, comma 1, Reg. (UE) n. 1306/2013

    È richiamato quale base della revoca e del recupero degli aiuti indebitamente percepiti.

  • art. 35, commi 1 e 2, Reg. (UE) n. 640/2014

    È richiamato quale disciplina applicabile alla revoca e al recupero conseguenti alle irregolarità riscontrate.

  • art. 5 Reg. (UE) n. 809/2014

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della revoca e del recupero degli aiuti.

  • artt. 18 e 19 Reg. (UE) n. 640/2014

    Sono richiamati per il ricalcolo del premio, l’esclusione e la sanzione supplementare conseguenti allo scostamento tra superficie dichiarata e superficie determinata.

  • art. 73 Reg. CE n. 796/2004

    Il termine invocato dal ricorrente non è stato ritenuto applicabile ratione temporis; la disciplina unionale successiva non prevede una decadenza automatica dal potere di recupero per il solo decorso del tempo.

  • art. 316-ter cod. pen.

    L’assoluzione penale per assenza di dolo non impedisce all’amministrazione di accertare oggettivamente la non spettanza dell’aiuto e di disporne la revoca e il recupero.

Massime di principio

  • La risoluzione giudiziale, passata in giudicato, di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio fa venir meno, per l’acquirente, anche la titolarità sostanziale del diritto dominicale e lo riduce a mero detentore non qualificato; la sola disponibilità materiale del bene non integra un valido titolo di conduzione richiesto per l’accesso agli aiuti pubblici.
  • La disponibilità del proprietario a rinunciare agli effetti di una sentenza di risoluzione, quando sia condizionata al pagamento di quanto dovuto e tale pagamento non risulti effettuato, non determina la ricostituzione della disponibilità giuridica del bene né sana la non veridicità della dichiarazione resa nella domanda di aiuto.
  • La revoca di un’agevolazione può fondarsi sull’oggettiva non veridicità delle indicazioni fornite dal beneficiario e sull’idoneità di tali indicazioni a indurre l’amministrazione in grave errore, anche quando in sede penale sia stata esclusa la sussistenza del dolo e in sede amministrativa non siano state applicate sanzioni per difetto dell’elemento soggettivo.
  • La prosecuzione di trattative con il proprietario, la tolleranza del rilascio del bene e la conservazione della disponibilità materiale del fondo non sostituiscono il titolo giuridico necessario per dichiarare la legittima conduzione ai fini della concessione di aiuti pubblici.
  • Nel regime unionale successivo a quello dell’art. 73, par. 5, del regolamento CE n. 796/2004, il mero decorso del tempo non determina automaticamente la decadenza dell’amministrazione dal potere di recuperare somme indebitamente percepite, quando la disciplina applicabile ratione temporis non preveda tale effetto.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatorieInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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