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Sentenza

Sentenza n. 13415/2026 - Roma, Sezione 1Q

PER L'ANNULLAMENTO della Determinazione n. -OMISSIS- del 08.03.2023 n. -OMISSIS- dell'R.G. notificata alla ricorrente il 15.03.2023 e con la quale Responsabile Settore IV determina di revocare l'autorizzazione allo scarico di acque reflue n. 365 del 03.03.2020. del parere reso con prot. n. -OMISSIS- del 24 Aprile 2023 dall'Avv. Bosso (sul secondo punto oggetto di parere con Determina di incarico n. 7 del 17.04.2023 n. 119 R.G.) e notificato allo scrivente in data 24.04.2023. di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o consequenziale dell'atto come sopra impugnato o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.

Giustizia amministrativa202308177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca-decadenza dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue e parere pro veritate successivo adottato nell'ambito della vicenda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava la determinazione comunale che aveva revocato l'autorizzazione allo scarico di acque reflue rilasciata nel 2020 per un impianto autonomo di sub-irrigazione. Deduceva, in primo luogo, travisamento dei fatti, illogicità e difetto dei presupposti, sostenendo che l'area sulla quale insisteva l'impianto era stata acquisita al patrimonio comunale e che, pertanto, il Comune avrebbe dovuto essere il destinatario della revoca; lamentava inoltre la genericità dell'individuazione dell'area interessata e la contraddittorietà delle valutazioni comunali successive al parere pro veritate. Con il secondo motivo contestava la fondatezza della revoca, sostenendo che gli scarichi dei bagni chimici fossero compatibili con la disciplina degli scarichi domestici e richiamando l'archiviazione del procedimento penale relativo alla vicenda. Con il terzo motivo contestava il contenuto del parere pro veritate, ritenendolo fondato su una ricostruzione inesatta delle vicende di sequestro e penali e deducendo violazione delle norme processuali penali richiamate.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato l'atto non come revoca discrezionale ex art. 21-quinquies l. 241/1990, ma come revoca-decadenza conseguente alla violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Ha ritenuto irrilevante l'acquisizione al patrimonio comunale dell'area, poiché l'autorizzazione era stata rilasciata alla ricorrente, che ne era quindi la titolare e la corretta destinataria della caducazione. Ha escluso la genericità dell'individuazione dell'area, rilevando che la relazione di sopralluogo descriveva sufficientemente le criticità, consistenti nell'installazione di bagni chimici collegati all'impianto di sub-irrigazione autorizzato, e che la ricorrente aveva potuto esercitare le proprie difese. Nel merito ha ritenuto che l'autorizzazione riguardasse esclusivamente gli scarichi provenienti dal fabbricato principale e imponesse di comunicare variazioni della qualità o quantità dello scarico e modifiche delle condotte, prevedendo espressamente la revoca in caso di inosservanza. L'allacciamento dei bagni chimici all'impianto costituiva una modifica sostanziale, non dimostrata come ricompresa nel progetto originario, perché ampliava i corpi recettori e introduceva modalità diverse di scarico. È stata quindi ritenuta sufficiente la violazione delle prescrizioni autorizzatorie, indipendentemente dalla sussistenza di un illecito penale. L'archiviazione del procedimento penale non incideva sui rapporti amministrativi, fondati sulla violazione del titolo. La censura relativa al parere pro veritate è stata dichiarata inammissibile, poiché il parere non costituiva un autonomo atto amministrativo lesivo ed era successivo al provvedimento impugnato; in ogni caso, i profili penalistici non avrebbero inciso sulla legittimità della revoca-decadenza. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Il giudice ha escluso che la fattispecie costituisse una revoca discrezionale per sopravvenienze o nuova valutazione dell'interesse pubblico, qualificandola invece come revoca-decadenza per violazione delle prescrizioni del titolo autorizzatorio.

  • art. 103 d.lgs. 152/2006

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente, ma il giudice ha fondato il rigetto soprattutto sulla violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione e non sulla necessità di accertare un illecito penale o una distinta violazione ambientale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La violazione delle prescrizioni contenute in un'autorizzazione amministrativa può giustificare la revoca-decadenza del titolo quando l'atto autorizzatorio preveda espressamente tale conseguenza, senza che sia necessario qualificare la misura come revoca discrezionale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990.
  • L'installazione di ulteriori strutture o dispositivi di scarico, collegati a un impianto autorizzato ma destinati ad ampliare i corpi recettori o a modificare le modalità di scarico rispetto al progetto assentito, costituisce modifica sostanziale dell'impianto e può integrare violazione delle prescrizioni del titolo autorizzatorio.
  • La titolarità dell'autorizzazione individua il destinatario della revoca-decadenza, anche quando la proprietà dell'area o dell'impianto sia successivamente acquisita da un soggetto diverso; è decisivo il rapporto autorizzatorio, non la mera proprietà del bene.
  • L'archiviazione di un procedimento penale o l'assenza di responsabilità penale non esclude, di per sé, la legittimità della revoca amministrativa fondata sulla violazione delle prescrizioni del titolo, poiché i due piani valutativi restano distinti.
  • Un parere pro veritate successivo al provvedimento impugnato, privo di autonoma lesività e non qualificabile come atto amministrativo, non è autonomamente impugnabile e non può fondare una censura di annullamento del provvedimento precedente.

Come è indicizzato

MaterieAcque e demanio idricoAutotutela
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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