Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 25 del 4/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Adempimenti dichiarativi e residenza fiscale di un soggetto iscritto all’AIRE con attività lavorativa in Lussemburgo; detrazione per figlio a carico

Il quesito

Il contribuente chiede come debba presentare le dichiarazioni dei redditi 2017 e 2018, in relazione alla propria posizione fiscale tra Italia e Lussemburgo, e se sia corretta la scelta della moglie di indicare il figlio a carico al 100% in Lussemburgo.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’Agenzia chiarisce che, se il contribuente è fiscalmente residente in Italia, deve dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti e può usare il credito per le imposte pagate in Lussemburgo; se invece dimostra di essere residente all’estero, dichiara in Italia solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per il figlio a carico, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori non separati, salvo accordo e salvo che uno dei due percepisca reddito complessivo più elevato; la sola residenza all’estero del padre non consente automaticamente alla madre di fruire del 100%.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia non decide sul fatto della residenza fiscale, perché è una questione di merito/fatto non risolvibile in interpello. Richiama però i criteri interni e convenzionali per stabilire la residenza: iscrizione AIRE, domicilio, residenza e, in caso di conflitto Italia-Lussemburgo, i criteri dell’abitazione permanente e del centro degli interessi vitali. Se il contribuente non prova l’assenza in Italia di domicilio e residenza per la maggior parte del periodo d’imposta, può essere considerato residente in Italia per il 2017 e 2018. Quanto al figlio a carico, conferma che la detrazione spetta di regola al 50% tra i genitori, salvo reddito complessivo più elevato di uno dei due o diverso accordo nei limiti di legge.

Adempimenti dichiarativi e residenza fiscale di un soggetto iscritto all’AIRE con attività in Lussemburgo

L’interpello riguarda un contribuente che ha iniziato a lavorare in Lussemburgo dal 1° settembre 2017, si è iscritto all’AIRE e riferisce di avere in quel Paese un contratto di affitto e un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il caso presenta anche profili familiari rilevanti: moglie e figlio risiedono in Italia e l’istante chiede come comportarsi per le dichiarazioni dei redditi 2017 e 2018 e per la detrazione per figlio a carico.

Fattispecie rappresentata

Il contribuente afferma di aver trasferito la propria residenza in Lussemburgo per esigenze lavorative. In Lussemburgo è tassato con regime da single (classe 1), mentre la famiglia resta in Italia. In particolare:

  • la moglie e il figlio risiedono in Italia;
  • in Italia la famiglia vive in una casa in affitto, intestata all’istante insieme a contratto, assicurazione e utenze di gas e luce;
  • la moglie è proprietaria di un’automobile in Italia e intestataria della relativa assicurazione;
  • l’istante dichiara di non avere altre proprietà in Italia;
  • rientra regolarmente in Italia per trovare la famiglia e la famiglia lo va a trovare in Lussemburgo.

L’istante riferisce inoltre che il proprio commercialista, in prima battuta, ha considerato il centro degli interessi in Lussemburgo.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede:

  • come debba procedere nella dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2017 e 2018;
  • se sia corretta la classificazione del proprio stato civile fiscale in Lussemburgo come single senza figli a carico;
  • se sia corretta la scelta della moglie di indicare il figlio a carico al 100% in Italia, considerato che il padre risulta fiscalmente trattato in Lussemburgo come single senza figli.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama anzitutto il perimetro dell’interpello, precisando che l’accertamento della effettiva residenza fiscale è una questione di fatto, non proponibile in sede di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, come chiarito dalla circolare n. 9 del 1° aprile 2016.

Sul piano normativo interno, vengono richiamati:

  • l’articolo 2, comma 1, del TUIR, che considera soggetti passivi tutte le persone fisiche residenti e non residenti;
  • l’articolo 2, comma 2, del TUIR, secondo cui sono residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile;
  • l’articolo 3, comma 1, del TUIR, che assoggetta i residenti a imposizione sul reddito complessivo ovunque prodotto e i non residenti solo sui redditi prodotti in Italia;
  • l’articolo 43 del codice civile, per la nozione di domicilio quale sede principale degli affari e interessi.

Sul piano convenzionale viene richiamata la Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747, in particolare:

  • articolo 4, paragrafo 1, sulla nozione di residente di uno Stato contraente;
  • articolo 4, paragrafo 2, sui criteri di tie-breaker in caso di doppia residenza;
  • articolo 15, paragrafo 1, sul trattamento dei redditi da lavoro subordinato;
  • articolo 24, paragrafo 2, sul riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate in Lussemburgo.

Per la detrazione per figli a carico è richiamato l’articolo 12 del TUIR, che prevede la ripartizione ordinaria al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, salvo accordo tra gli stessi e salvo che la detrazione spetti al genitore con reddito complessivo più elevato.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante non formula una propria soluzione interpretativa al quesito.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla residenza fiscale

L’Agenzia osserva che, in base alle informazioni fornite, non è indicata la data di perfezionamento dell’iscrizione all’AIRE; pertanto non è possibile verificare se il requisito dell’iscrizione all’AIRE sia soddisfatto per la maggior parte del periodo d’imposta 2017 e per il 2018.

L’Agenzia precisa inoltre che, anche in presenza di iscrizione all’AIRE e di soggiorno all’estero per la maggior parte dell’anno, il contribuente potrebbe comunque essere considerato fiscalmente residente in Italia se permane in Italia il domicilio ai sensi dell’articolo 43 del codice civile. Nel caso descritto, la circostanza che la famiglia risieda in Italia e che contratto di affitto e utenze siano intestati all’istante può indurre a ritenere che in Italia sia rimasta la sede principale dei suoi affari e interessi.

Ne consegue che, se il contribuente non è in grado di dimostrare la contestuale assenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, di iscrizione all’anagrafe, domicilio e residenza in Italia, deve essere considerato fiscalmente residente in Italia per il 2017 e il 2018.

Conflitto di residenza tra Italia e Lussemburgo

L’Agenzia osserva che, qualora il soggetto risultasse residente sia in Italia sia in Lussemburgo, si determinerebbe un conflitto di residenza da risolvere con l’articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione.

I criteri convenzionali richiamati sono, in ordine:

  • disponibilità di un’abitazione permanente;
  • centro degli interessi vitali, cioè il Paese con relazioni personali ed economiche più strette;
  • dimora abituale;
  • nazionalità;
  • accordo tra gli Stati se il conflitto persiste.

Effetti dichiarativi secondo la qualificazione della residenza

Se il contribuente è fiscalmente residente in Italia nelle annualità considerate, deve dichiarare in Italia tutti i redditi percepiti ovunque prodotti, compresi quelli di lavoro dipendente svolti in Lussemburgo. In tal caso, l’eventuale imposizione anche in Lussemburgo trova compensazione nel meccanismo del credito d’imposta previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione.

Se invece il contribuente riesce a dimostrare, per la maggior parte del periodo d’imposta, non solo l’iscrizione all’AIRE ma anche l’assenza in Italia di domicilio e residenza ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, deve essere considerato fiscalmente residente all’estero. In questa ipotesi, in Italia dichiara solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato e il reddito da lavoro dipendente prodotto in Lussemburgo non è imponibile in Italia, assumendo la residenza fiscale nel Paese estero.

Detrazione per figlio a carico

Sulla detrazione per il figlio, l’Agenzia chiarisce che l’articolo 12 del TUIR prevede, in via ordinaria, la ripartizione al 50% tra i genitori non separati. La detrazione può essere attribuita a uno solo dei genitori solo previo accordo e, comunque, secondo i criteri previsti dalla norma, tra cui il possesso del reddito complessivo più elevato.

L’Agenzia aggiunge che, in assenza di una disciplina specifica per il caso in cui uno dei genitori non separati sia fiscalmente residente all’estero, la mera circostanza che il padre sia trattato fiscalmente come single in Lussemburgo non consente di attribuire automaticamente alla madre la detrazione al 100%. Pertanto, la ripartizione resta al 50% in capo alla madre, salvo che essa non sia il genitore con reddito complessivo più elevato, ipotesi che consentirebbe una diversa attribuzione secondo la disciplina del TUIR.

Conclusioni operative

L’interpello non risolve in via definitiva la residenza fiscale del contribuente, perché l’accertamento richiede una verifica fattuale non esperibile in sede di interpello. Tuttavia, l’Agenzia fornisce il quadro interpretativo utile:

  • se il soggetto è residente in Italia, dichiara in Italia tutti i redditi e può fruire del credito per le imposte estere;
  • se è residente all’estero, dichiara in Italia solo i redditi prodotti in Italia;
  • in presenza di doppia residenza Italia-Lussemburgo, prevalgono i criteri convenzionali;
  • la detrazione per figlio a carico segue la regola ordinaria del 50% tra i genitori non separati, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.