Risposta n. 27 del 4/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicostituzione delle riserve fiscali nell'incorporante in caso di fusione inversa con avanzo
Il quesito
La società chiede come applicare l'articolo 172, commi 5 e 6, del TUIR in una fusione inversa totalitaria in cui emerge un avanzo: se l'avanzo debba essere ridotto per compensare la differenza tra i patrimoni netti delle società, se e come vadano ricostituite le riserve della controllante incorporata e se l'ultimo periodo del comma 6 trovi applicazione, specie con riferimento a un eventuale avanzo residuo di natura incerta.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l'Istante, nella fusione inversa l'avanzo di fusione dovrebbe essere destinato prima alla ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e poi, per la parte residua, alla ricostruzione proporzionale delle altre riserve della controllante incorporata, senza applicare l'ultimo periodo del comma 6 alle riserve di capitale della controllante, poiché il costo della partecipazione annullata riguarda la controllata incorporante e non il patrimonio da ricostruire.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene applicabili i principi della risoluzione n. 62/E del 2017: nelle fusioni inverse va considerato l'incremento di patrimonio netto dell'incorporante-controllata riferibile al patrimonio dell'incorporata e, nel caso concreto, la differenza da fusione rilevante è pari a euro 11.931.816; su tale importo vanno ricostituite prima le riserve in sospensione d'imposta e poi, proporzionalmente, le altre riserve, mentre l'ultimo periodo del comma 6 non si applica perché non vi è un vero avanzo/disavanzo da annullamento come nella fusione diretta.
Ricostituzione delle riserve fiscali in caso di fusione inversa
L'interpello riguarda una fusione inversa totalitaria tra una controllata incorporante e la propria controllante incorporata, con successiva trasformazione della società incorporante in S.p.A. Il tema è la corretta stratificazione fiscale del patrimonio netto post fusione e, in particolare, il trattamento dell'avanzo di fusione ai fini dell'articolo 172, commi 5 e 6, del TUIR.
Fattispecie concreta
In data 1° novembre 2017 ALFA S.r.l. incorpora mediante fusione inversa la propria controllante totalitaria BETA S.p.A. L'operazione ha efficacia giuridica dal 1° novembre 2017 e retrodatazione contabile e fiscale al 1° gennaio 2017. Con atto del 10 novembre 2017 ALFA S.r.l. adotta poi la forma di S.p.A., divenendo ALFA S.p.A.
La società evidenzia che, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2017, deve rappresentare l'operazione e la stratificazione fiscale del proprio patrimonio netto nei quadri RV e RS.
Dati patrimoniali e contabili richiamati
Nel provvedimento sono riportati i patrimoni netti contabili delle due società. La controllata-incorporante presenta, tra l'altro, capitale sociale, riserva di rivalutazione, riserva legale, riserva straordinaria, altre riserve di utili, riserva versamenti in conto capitale, riserva derivati e utile d'esercizio, per un totale di euro 18.646.571. La controllante-incorporata presenta un patrimonio netto complessivo di euro 15.206.442. La partecipazione nella controllata-incorporante iscritta nel bilancio della controllante-incorporata è pari a euro 3.274.627.
Quesito del contribuente
La società chiede chiarimenti su come applicare i commi 5 e 6 dell'articolo 172 del TUIR nelle fusioni inverse quando emerge un avanzo di fusione. In particolare, pone tre questioni principali:
- se sia corretto ridurre l'avanzo di fusione della differenza tra i patrimoni netti delle due società, pari a euro 3.440.129, anche se tale operazione non sarebbe espressamente prevista dalla norma;
- se, in caso contrario, l'avanzo debba essere interamente destinato alla ricostituzione del patrimonio della controllante incorporata e quale criterio adottare per abbattere le riserve di capitale;
- come trattare l'eventuale eccedenza dell'avanzo rispetto al patrimonio netto della controllante incorporata da ricostruire, pari a euro 165.501, incerta nella sua natura di utile o capitale.
Il contribuente dubita inoltre dell'applicazione dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 172 del TUIR, sostenendo che il costo fiscale della partecipazione annullata non è riferibile al patrimonio netto da ricostruire nella controllante incorporata.
Normativa e prassi richiamate
La società richiama l'articolo 172, commi 5 e 6, del TUIR, secondo cui l'avanzo di fusione deve essere utilizzato prima per ricostituire le riserve in sospensione d'imposta dell'incorporata e poi, in via proporzionale, le altre riserve di utili o di capitale. Richiama inoltre la disciplina civilistica delle fusioni, gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, e l'OIC 4, che afferma l'identità contabile tra fusione diretta e inversa e il principio di equivalenza economica delle due operazioni.
Sul piano della prassi, il contribuente richiama le risoluzioni n. 111/E del 2009 e n. 62/E del 2017, sostenendo che esse avrebbero riconosciuto il principio di identità delle differenze di fusione tra fusione diretta e inversa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo la società, la differenza tra i patrimoni netti delle due società non dovrebbe essere automaticamente sottratta dall'avanzo di fusione in assenza di una base normativa espressa. La controllata-incorporante ritiene che l'avanzo di euro 15.371.944, calcolato come differenza tra il proprio patrimonio netto e il valore contabile della partecipazione nella controllata-incorporata, debba essere utilizzato per ricostituire prima le riserve in sospensione d'imposta e poi le altre riserve dell'ex controllante, senza applicare l'abbattimento delle riserve di capitale sino a concorrenza del costo fiscale della partecipazione annullata.
La società afferma che, nella fusione inversa, il patrimonio netto cui si applica il comma 6 dell'articolo 172 è quello della controllante incorporata, rispetto al quale è riferibile il costo fiscale della partecipazione che si annulla.
Valutazione dell'Agenzia delle Entrate
In via preliminare, l'Agenzia precisa che non esamina la congruità dei valori indicati dalla società, né le scritture contabili o la compilazione dei quadri dichiarativi, assumendo i dati forniti solo ai fini descrittivi.
Nel merito, l'Agenzia richiama i principi già affermati nella risoluzione n. 62/E del 2017:
- nella fusione inversa va conservato il patrimonio netto della società che sopravvive all'operazione, ossia dell'incorporante-controllata, che mantiene la propria composizione storica di capitale e riserve;
- in caso di partecipazione totalitaria, il patrimonio netto post fusione deve essere quantitativamente equivalente a quello che si avrebbe in una fusione diretta, poiché il valore complessivo delle società coinvolte non cambia;
- i commi 5 e 6 dell'articolo 172 del TUIR si applicano con riferimento all'eventuale incremento del patrimonio netto dell'incorporante determinato dalla fusione.
Soluzione interpretativa dell'Agenzia
L'Agenzia distingue il profilo quantitativo da quello qualitativo. Nella fattispecie:
- la fusione inversa non genera un aumento del capitale sociale della controllata-incorporante, che resta pari a euro 2.000.000;
- il patrimonio netto aggregato post fusione è pari a quello che si sarebbe avuto in una fusione diretta, cioè euro 30.578.836;
- la parte del patrimonio netto riferibile alla controllata-incorporante non subisce modifiche quali-quantitative, mentre l'incremento patrimoniale attribuibile alla controllante incorporata va considerato ai fini fiscali.
Secondo l'Agenzia, se la controllante incorporata avesse avuto solo la partecipazione nella controllata-incorporante, non sarebbe emersa alcuna differenza da fusione. Nel caso concreto, invece, l'effettivo incremento del patrimonio netto della controllata-incorporante è pari a euro 11.931.815/11.931.816, cioè il patrimonio della controllante incorporata al netto della partecipazione nella controllata. Su questa differenza vanno applicati i commi 5 e 6 dell'articolo 172 del TUIR.
Trattamento delle riserve
L'Agenzia ricostruisce l'operazione come composta da due fasi:
- aggregazione dei patrimoni netti delle società coinvolte, che porta a un patrimonio netto complessivo di euro 33.853.013;
- annullamento delle azioni della controllante incorporata e assegnazione ai suoi soci delle azioni della controllata-incorporante, con conseguente riduzione del patrimonio netto aggregato di euro 3.274.627 riferibile alla partecipazione annullata.
Da ciò deriva una "differenza da fusione inversa" di euro 11.931.816 da utilizzare per ricostruire proporzionalmente in capo alla controllata-incorporante le riserve di utili e di capitale dell'ex controllante incorporata.
L'Agenzia afferma inoltre che:
- le riserve in sospensione d'imposta della controllante incorporata, indicate come riserve di tipo 1, non risultano presenti nel caso concreto;
- le riserve di utili tassabili solo in caso di distribuzione, indicate come riserve di tipo 2, sono ricostruibili integralmente per euro 6.650.000;
- la differenza residua di euro 5.281.816 va utilizzata per ricostruire proporzionalmente le altre riserve di utili e di capitale dell'ex controllante incorporata;
- nella ripartizione proporzionale deve considerarsi anche la riserva versamenti in conto capitale, rideterminata in euro 125.373 per effetto dell'annullamento della partecipazione.
Ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 172 del TUIR
Sull'ultimo periodo del comma 6, l'Agenzia condivide la posizione del contribuente: tale disposizione non si applica nella fattispecie, perché non siamo in presenza di un avanzo o disavanzo da annullamento nel senso tipico della fusione diretta. Nella fusione inversa oggetto dell'interpello, ad essere annullate sono le partecipazioni detenute dai soci della controllante incorporata, e non la partecipazione della controllata nella propria controllante, sicché la situazione non è sovrapponibile a quella disciplinata dalla norma nel caso di fusione diretta.
Conclusioni operative
L'Agenzia conclude che, nella fusione inversa con incorporazione della controllante totalitaria, la differenza da fusione rilevante ai fini fiscali è quella corrispondente all'incremento del patrimonio netto dell'incorporante-controllata riferibile al patrimonio della controllante incorporata, al netto della partecipazione annullata. Su tale importo si applicano i criteri di ricostituzione previsti dall'articolo 172, commi 5 e 6, del TUIR, mentre l'ultimo periodo del comma 6 non opera nel caso di specie.
Il parere è reso sulla base dei fatti rappresentati nell'istanza e resta impregiudicato ogni controllo dell'Amministrazione finanziaria, anche ai fini di eventuali profili abusivi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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