Risposta n. 26 del 4/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente riteneva che l'esenzione prevista dalla Convenzione Italia-USA per le remunerazioni di insegnamento o ricerca svolte temporaneamente negli USA si estendesse anche all'obbligo dichiarativo in Italia, con conseguente esclusione del reddito dalla dichiarazione italiana.
Trattamento fiscale in Italia dei redditi da attività di ricerca svolta negli USA da un soggetto residente in Italia nel 2017
Il quesito
Se i redditi esteri percepiti nel 2017 per attività di ricerca svolta negli USA, ritenuti esenti negli Stati Uniti ai sensi dell'art. 20 della Convenzione Italia-USA, debbano essere comunque dichiarati anche in Italia.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conclude che, essendo la contribuente fiscalmente residente in Italia per il 2017 in base all'iscrizione all'AIRE solo dall'8 novembre 2017, deve dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti, incluso quello da ricerca svolta negli USA. L'art. 20 della Convenzione produce un'esenzione solo nello Stato in cui l'attività è svolta (USA) e non incide sugli obblighi fiscali nello Stato di residenza (Italia).
Trattamento fiscale dei redditi da ricerca svolta negli USA da un soggetto residente in Italia
L'interpello riguarda il regime fiscale, in Italia, dei redditi percepiti nel 2017 per attività di ricerca svolta negli Stati Uniti da una contribuente che dichiara di essersi iscritta all'AIRE solo dall'8 novembre 2017. Il tema centrale è se l'esenzione prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti consenta di non dichiarare tali redditi anche nel Paese di residenza fiscale.
Fattispecie rappresentata
La contribuente riferisce di aver percepito nel 2017 redditi esteri per un'attività lavorativa di ricerca svolta negli USA presso un soggetto non meglio specificato. Afferma di essere stata residente negli Stati Uniti e di aver già presentato la dichiarazione dei redditi in quel Paese. In Italia, tuttavia, chiede se sia comunque tenuta a dichiarare tali redditi esteri.
Quesito del contribuente
La questione posta all'Agenzia è se i redditi derivanti dall'attività di ricerca svolta negli USA, considerati esenti da imposizione negli Stati Uniti ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione Italia-USA, debbano essere assoggettati a dichiarazione anche in Italia oppure possano essere esclusi dalla dichiarazione dei redditi italiana.
Soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente
La contribuente sostiene che l'articolo 20 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti preveda l'esenzione, per un periodo non superiore a due anni, delle remunerazioni relative ad attività di insegnamento o ricerca svolte temporaneamente in uno Stato contraente da soggetti residenti nell'altro Stato contraente. Da ciò trae la conclusione che il reddito prodotto negli USA sarebbe esente non solo da imposizione statunitense, ma anche dall'obbligo di dichiarazione in Italia, con la conseguenza che non dovrebbe essere indicato nella dichiarazione italiana.
Normativa richiamata dall'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia richiama innanzitutto l'articolo 3 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui le persone residenti in Italia sono tassate sul reddito complessivo ovunque prodotto, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Richiama poi l'articolo 2, comma 2, del TUIR, che considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni sono alternative: è sufficiente il verificarsi di una sola di esse per integrare la residenza fiscale in Italia.
Viene inoltre esaminato l'articolo 20 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 20, che prevede l'esenzione, nello Stato contraente in cui si svolge l'attività, delle remunerazioni di professori o insegnanti che soggiornano temporaneamente per non più di due anni per svolgere insegnamento o ricerca presso determinati istituti.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia precisa preliminarmente che l'accertamento dell'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto non esaminabile in sede di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000; fornisce quindi solo indicazioni interpretative sulla disciplina applicabile.
Sulla base delle informazioni rese, rileva che la contribuente risulta iscritta all'AIRE solo dall'8 novembre 2017. Pertanto, per il periodo d'imposta 2017 deve considerarsi fiscalmente residente in Italia, poiché per la maggior parte dell'anno risulta integrata una delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del TUIR. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TUIR, per il 2017 tutti i redditi percepiti, ovunque prodotti, devono essere dichiarati in Italia.
Quanto alla Convenzione Italia-USA, l'Agenzia osserva che l'articolo 20 riconosce un'esenzione dall'imposizione nel primo Stato contraente, cioè nello Stato in cui è svolta l'attività di insegnamento o ricerca. Tale previsione non può essere estesa agli adempimenti fiscali dovuti nel Paese di residenza fiscale del contribuente, quando diverso dallo Stato della fonte. In altri termini, l'eventuale esenzione negli USA non elimina l'obbligo di dichiarazione in Italia se il soggetto è fiscalmente residente in Italia.
Conclusioni operative
Per l'annualità 2017 la contribuente deve includere nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia anche il reddito estero derivante dall'attività di ricerca svolta negli Stati Uniti. L'esenzione convenzionale invocata opera solo nello Stato in cui l'attività è svolta e non esonera dall'obbligo di tassazione mondiale previsto per i residenti fiscali italiani.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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