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Interpello

Risposta n. 24 del 4/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo la società istante, le somme erogate ai lavoratori dovrebbero essere imponibili ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, salvo il caso in cui siano corrisposte in esecuzione di un regolamento di welfare aziendale.

Trattamento fiscale dei contributi versati a un ente bilaterale e delle somme erogate ai dipendenti per suo tramite

Il quesito

La società chiede quale sia il corretto trattamento fiscale e contributivo delle somme corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti "per conto" dell’ente bilaterale, a fronte dei contributi obbligatori previsti dal CCNL e versati all’ente, che eroga prestazioni di sostegno al reddito.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene imponibili i contributi versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale, perché non rientrano nell’esclusione di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, essendo contributi assistenziali non obbligatori per legge. Quanto alle prestazioni, considera non imponibili le somme per nascita figlio, malattia/infortunio, asilo nido/scuola materna e permessi ex legge 104/1992, mentre le somme per iscrizione alla scuola secondaria di primo grado sono redditi assimilati a lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c), TUIR.

Trattamento fiscale di contributi e prestazioni di un ente bilaterale

L’interpello riguarda il regime fiscale delle somme collegate a un ente bilaterale di categoria, al quale il datore di lavoro è tenuto a iscrivere i dipendenti in base al CCNL. La questione nasce dal fatto che i contributi sono a carico del datore di lavoro, assoggettati al contributo di solidarietà INPS, e l’ente eroga prestazioni di sostegno al reddito che vengono materialmente corrisposte ai lavoratori in busta paga dal datore di lavoro.

Fattispecie rappresentata

ALFA S.p.A. segnala che lo statuto dell’ente bilaterale prevede erogazioni a favore dei dipendenti delle aziende iscritte, finalizzate a integrare il reddito in casi specifici. Le prestazioni indicate sono:

  • premio per la nascita del figlio;
  • contributo per malattia o infortunio;
  • iscrizione al nido o alla scuola materna;
  • iscrizione alla scuola secondaria di primo grado;
  • permessi ex legge n. 104 del 1992.

Le somme sono corrisposte dall’ente bilaterale al datore di lavoro, che le riporta poi in busta paga ai dipendenti.

Quesito del contribuente

La società chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale e contributivo delle somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti "per conto" dell’ente bilaterale, alla luce del fatto che tali importi discendono dai contributi versati all’ente stesso.

Soluzione interpretativa prospettata

La contribuente ritiene che le somme corrisposte ai lavoratori siano imponibili ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, salvo il caso in cui le erogazioni siano effettuate in esecuzione di un regolamento di welfare aziendale.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama:

  • l’art. 2, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 276 del 2003, che definisce gli enti bilaterali come organismi costituiti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
  • l’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che esclude dal reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • l’art. 6 del TUIR, sulle categorie reddituali;
  • l’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, relativo ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • precedenti di prassi, in particolare le circolari n. 326 del 1997 e n. 55 del 1999, oltre alla circolare n. 28 del 2016.

L’Agenzia osserva inoltre che le questioni fiscali relative agli enti bilaterali riguardano sia i contributi versati all’ente sia le prestazioni erogate.

Trattamento fiscale dei contributi versati all’ente bilaterale

Secondo l’Agenzia, i contributi versati all’ente bilaterale dal datore di lavoro e, ove previsto, dal lavoratore concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Ciò perché non rientrano nell’esclusione dell’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, che riguarda solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Poiché i contributi all’ente bilaterale hanno natura assistenziale ma non sono obbligatori per legge, il loro versamento non può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente. Nel caso concreto, quindi, i contributi versati dalla società istante all’ente bilaterale in favore dei dipendenti risultano imponibili ai sensi del principio di onnicomprensività di cui all’art. 51, comma 1, TUIR.

Trattamento fiscale delle prestazioni erogate ai dipendenti

Per le somme erogate dall’ente bilaterale, l’Agenzia distingue in base alla natura della prestazione:

  • le somme per premio nascita figlio, contributo malattia o infortunio, iscrizione a nido/scuola materna e permessi ex legge n. 104/1992 non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale dell’art. 6 del TUIR e, pertanto, non rilevano fiscalmente;
  • le somme per iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, invece, rientrano nel concetto di borsa di studio, inteso in senso ampio come somma o premio corrisposto per fini di studio o di addestramento professionale.

Per queste ultime, l’Agenzia le qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), TUIR, in quanto corrisposte a titolo di borsa di studio o sussidio per fini di studio.

Rilevanza del pagamento tramite il datore di lavoro

L’Agenzia precisa che il fatto che le elargizioni siano materialmente corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro e non direttamente dall’ente bilaterale non cambia il trattamento fiscale. Si tratta infatti di una mera modalità organizzativa concordata con l’ente, che avrebbe potuto effettuare il pagamento direttamente ai dipendenti.

La circostanza che le somme siano erogate in busta paga, dunque, non incide sul regime fiscale sostanziale, che dipende dalla natura della prestazione. Rimane fermo che solo l’erogazione relativa all’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado assume rilevanza fiscale; le altre, per la loro natura, restano non imponibili.

Regime contributivo

L’Agenzia segnala espressamente che il regime previdenziale da applicare alle somme erogate in busta paga esula dalla propria competenza nella risposta resa.

Conclusioni operative

In sintesi, l’interpello chiarisce che:

  • i contributi versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale sono imponibili come reddito di lavoro dipendente;
  • le prestazioni per nascita figlio, malattia/infortunio, nido/scuola materna e permessi ex legge 104/1992 non sono imponibili ai fini fiscali;
  • le somme per iscrizione alla scuola secondaria di primo grado sono fiscalmente rilevanti come redditi assimilati al lavoro dipendente.

La risposta dell’Agenzia conferma quindi che il trattamento fiscale va determinato in base alla natura della prestazione e non alla sola circostanza che il pagamento avvenga tramite il datore di lavoro.

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