Cassazione Penale, Sentenza n. 32218/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (concessione invece della detenzione domiciliare). La difesa denunciava insufficiente motivazione, poiché il Tribunale si era limitato a rifiutare il beneficio in ragione della gravita' dei reati (due ipotesi di cessione e un'ulteriore ipotesi di spaccio di stupefacenti risalenti al 2011) senza valutare i comportamenti e la situazione del condannato dopo i fatti e senza riferire i risultati dell'osservazione della personalita'.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza non abbia svolto la necessaria indagine prognostica e non abbia considerato le principali fonti di conoscenza (in particolare i risultati dell'osservazione della personalita', la condotta carceraria e gli esiti dell'indagine socio-familiare). L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio volto a colmare le lacune motivazionali.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario
La disciplina sulle misure alternative impone al giudice di valutare la concessione dell'affidamento in prova tenendo conto non solo della gravita' del reato ma soprattutto degli elementi che riguardano la personalita' e la possibilità di reinserimento sociale del condannato
Cass. Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019
in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravita' del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato
La giurisprudenza richiede un giudizio prognostico fondato soprattutto su elementi post-fatto (osservazione della personalita', condotta carceraria, indagine sociale) e non un rifiuto automatico fondato solo sulla gravita' del reato o su precedenti
Massime di principio
- La gravita' del reato non è, di per sé, un motivo sufficiente a escludere l'affidamento in prova: il giudice deve valutare la situazione attuale e l'evoluzione della personalità del condannato
- Il giudice deve motivare esplicitamente la propria decisione riportando le fonti utilizzate (osservazione della personalità, condotta carceraria, indagine socio-familiare, informazioni di polizia) e spiegare perché gli elementi di rischio di recidiva sussistono
- In assenza di una motivazione che consideri le principali fonti conoscitive, l'ordinanza è vulnerabile e puo' essere annullata con rinvio per nuovo esame
- Non è necessario dimostrare una completa revisione critica del passato; è sufficiente che emerga l'avvio di un processo di cambiamento e condizioni compatibili con il reinserimento
- La valutazione deve avere formato prognostico concreto e specifico sul rischio di reiterazione, non affermazioni generiche basate solo sulla natura del reato
- Se si richiede il beneficio dopo molti anni dai fatti, il giudice deve comunque fornire elementi sul comportamento successivo e sulle risultanze dell'osservazione della personalità per giustificare il diniego
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