Cassazione Civile, Ordinanza n. 22464/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall'incarico di Commissario Straordinario conferito al ricorrente con decreto ministeriale per 90 giorni, poi prorogato con tre successivi decreti di pari durata. Il compenso iniziale era indicato nel primo decreto in euro 51.687,00 e l'ente aveva corrisposto solo una parte di quanto il ricorrente riteneva dovuto. Il professionista otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo, assumendo che la misura del compenso fissata nel primo decreto dovesse valere anche per i periodi di proroga, in mancanza di diversa previsione. L'ente proponeva opposizione, sostenendo invece che quel compenso fosse riferito su base annua, come l'indennità del Presidente dell'ente, e comunque chiedendo il rigetto della domanda. In appello il ricorrente deduceva: errata interpretazione dei decreti ministeriali; mancato riconoscimento di valore confessorio o di ricognizione di debito a una dichiarazione su carta intestata dell'ente in cui si attestava che, per tutte le proroghe, era dovuto il complessivo importo di euro 206.748,00; errato rigetto della domanda subordinata di liquidazione almeno pari a quanto corrisposto al precedente commissario straordinario. In cassazione articolava cinque motivi: nullità per motivazione apparente sulla mancata attribuzione di valore al documento; violazione delle norme sulla confessione e sulla ricognizione di debito; violazione dei criteri ermeneutici nell'interpretazione dei decreti; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e giudicato interno; violazione delle norme su riconoscimento del debito e valutazione delle prove quanto alla domanda subordinata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso e ha confermato la sentenza d'appello che aveva già respinto l'appello del professionista e, in definitiva, aveva revocato il decreto ingiuntivo. La Corte ha ritenuto infondati il primo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente e indicava le ragioni del mancato valore confessorio del documento; il secondo motivo, perché il documento non costituiva confessione e, quanto al preteso riconoscimento di debito dell'amministrazione, mancavano i requisiti formali e rappresentativi necessari, oltre alla prova della trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti; il terzo motivo, perché la censura sull'interpretazione dei decreti ministeriali era solo una contrapposizione di lettura al merito e non denunciava specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; il quarto motivo, perché non vi era giudicato interno sulla questione del compenso, trattandosi della stessa statuizione impugnata e riaperta dall'appello; il quinto motivo, perché generico e comunque non idoneo a scalfire la ratio della decisione, fondata sul titolo costitutivo del credito e non sulla comparazione con il compenso del precedente commissario. È stata inoltre disposta la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la sua violazione perché il giudice d'appello ha deciso sulla questione devoluta dall'impugnazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è solo apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro per denunciare la nullità della sentenza per vizi di motivazione costituzionalmente rilevanti o violazioni processuali come quelle dedotte nel ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure devono essere specifiche e centrate sulla ratio decidendi.
art. 1988 c.c.
La dichiarazione di essere debitore integra, in astratto, ricognizione di debito; nel caso concreto il documento invocato non è stato ritenuto idoneo a integrare tale figura nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in tema di credito e di pretesa ricognizione di debito.
art. 2730 c.c.
La confessione ha ad oggetto fatti sfavorevoli, non valutazioni o qualificazioni giuridiche; il documento litigioso non è confessione.
art. 2733 c.c.
La confessione giudiziale fa piena prova dei fatti confessati, ma qui non ricorreva una confessione.
art. 2735 c.c.
Richiamato in tema di dichiarazioni confessorie; la Corte ha escluso che il documento avesse tale natura.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; solo l'assenza o apparenza della motivazione integra vizio rilevante.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati, non il valore probatorio dei documenti o le inferenze ricostruttive che da essi si traggono.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a mezzi che non la hanno o viceversa; non basta contestare la diversa valutazione del materiale istruttorio.
artt. 228 ss. c.p.c.
Richiamati in tema di confessione e dichiarazioni rese nel processo; non sono stati ritenuti decisivi per attribuire valore confessori al documento extraprocessuale.
art. 1362 c.c.
Per l'interpretazione degli atti unilaterali rileva prioritariamente il dato letterale; in cassazione occorre indicare specificamente quali elementi dell'atto impongano una diversa lettura.
art. 1363 c.c.
Richiamato per l'interpretazione sistematica dei decreti ministeriali in coordinamento tra nomina e proroghe.
artt. 1362 ss. c.c.
Le censure sull'interpretazione degli atti sono ammissibili solo se denunciano violazione dei canoni ermeneutici o motivazione radicalmente inadeguata, non se si limitano a proporre una lettura alternativa.
art. 1324 c.c.
Richiamato per l'applicazione, agli atti unilaterali, delle norme sull'interpretazione dei contratti.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e non generici; la doglianza sul preteso riconoscimento del compenso più elevato è stata ritenuta generica.
art. 23, comma 5, l. n. 289 del 2002
La ricognizione di debito da parte di una pubblica amministrazione deve essere trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti; la mancanza di prova di tale adempimento incide su validità ed efficacia dell'atto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice; non è sufficiente contestare la ricostruzione del fatto o chiedere una diversa lettura delle prove.
- La confessione ha per oggetto fatti storici sfavorevoli, non valutazioni o qualificazioni giuridiche; una dichiarazione di debenza può al più integrare ricognizione di debito, se ne ricorrono i requisiti di provenienza, forma e contenuto.
- Quando il riconoscimento di debito proviene da una pubblica amministrazione, è necessario che l'atto sia proveniente da soggetto munito di poteri rappresentativi e risulti rispettata la forma scritta richiesta, inclusa la prova degli adempimenti procedimentali previsti dalla legge.
- L'interpretazione degli atti amministrativi unilaterali segue prioritariamente il criterio letterale e sistematico; in cassazione la censura è ammissibile solo se individua specifiche violazioni dei canoni ermeneutici, non se si limita a opporre una lettura alternativa.
- Il giudicato interno si forma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se l'appello investe uno solo di tali elementi, riapre la cognizione sull'intera questione e consente al giudice del gravame di motivare diversamente rispetto al primo giudice.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non il valore probatorio o l'interpretazione dei documenti prodotti in causa.
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