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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47200/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Latina che aveva rigettato l'appello cautelare avverso il decreto di alienazione (vendita) di cose sequestrate deperibili emesso dal GIP il 17/01/2023. La ricorrente deduce violazione dell'art. 260, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che i cani sottoposti a sequestro non possono essere trattati come mere cose soggette a vendita, che ella era stata nominata custode giudiziario degli animali e che esisteva un legame affettivo che sarebbe stato irrimediabilmente compromesso dalla vendita qualora, in un successivo giudizio, il proprietario risultasse estraneo agli addebiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nelle pronunce in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge (comprendendo error in iudicando o in procedendo e vizi motivazionali radicali). Il Collegio ha giudicato congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale circa la deperibilità degli animali e la conseguente necessità di disporne la vendita ai sensi dell'art. 260, comma 3, c.p.p., richiamando precedente giurisprudenza che ha applicato la stessa regola a casi analoghi. Le censure della ricorrente sono state considerate questioni di merito e di fatto non sindacabili in questa sede. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 260, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente all'autorità giudiziaria, anche in sede di sequestro probatorio, di disporre la vendita o la distruzione di beni deperibili; la Corte ha ritenuto applicabile la norma anche al sequestro preventivo di animali quando sussiste il rischio di decremento del loro valore economico.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma disciplinante le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la possibile condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie; la Corte ha applicato tale disposizione ritenendo assente assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov) e pronunce successive

    Ricostruzione del perimetro di ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo: ammesso solo per violazione di legge, incluse gravi carenze motivazionali.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 53341 del 12/09/2018, Rv. 275180-01

    Precedente che ha ritenuto legittima l'applicazione di art. 260, comma 3, c.p.p. a fatti analoghi riguardanti animali sottoposti a sequestro preventivo in ambito agricolo; paradigma richiamato dalla Corte per confermare la corretta applicazione della norma nel caso esaminato.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per motivare l'esclusione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare l'irrogazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo la Corte di Cassazione sindaca principalmente violazioni di legge e vizi motivazionali radicali; censure di merito o di fatto (es. valutazione economica del bene, legame affettivo) sono generalmente inammissibili
  • La disposizione dell'art. 260, comma 3, c.p.p. può essere applicata anche ai casi di sequestro preventivo quando i beni siano deperibili o vi sia concreto rischio di perdita di valore, giustificando la vendita o la distruzione
  • La qualità di 'custode giudiziario' o l'esistenza di un rapporto affettivo con animali sottoposti a sequestro non esclude automaticamente la possibilità di alienazione se sussistono esigenze cautelari legate alla deperibilità e al valore economico
  • Per impugnare con successo provvedimenti di sequestro dinanzi alla Cassazione occorre fondare il ricorso su specifiche violazioni di legge o dimostrare che la motivazione è del tutto carente o irragionevole, non soltanto contestare la valutazione di merito
  • La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e all'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi prudente valutare attentamente la fondatezza legale del motivo prima di impugnare

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