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Sentenza

Sentenza n. 309/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - della decisione di apporre il 18 agosto 2025 sulla spiaggia “del Gigante” un cartello con la dicitura “Area demaniale marittima in concessione al Circolo Velico di Monterosso (Rif. Atto Formale 01/2010 - Atto Suppletivo 136/2024). Vietato l’uso libero. Per informazioni: chiedere alla segreteria del Circolo Velico di Monterosso”; - delle note prot. n. 9435 del 19 agosto 2025 e prot. n. 11115 del 29 settembre 2025; - dell’ordinanza n. 24 del 21 maggio 2025, qualora interpretata nel senso di estendere la concessione demaniale marittima del Circolo Velico Monterosso a un’area ulteriore rispetto a quella indicata nel P.U.D.; - del decreto del Sindaco n. 15 dell’11 ottobre 2024, recante l’attribuzione alla dott.ssa Luigina Bettoni delle funzioni di gestione dell’Area Polizia Locale - Amministrativa - Demografica - Servizi sociali - Protezione civile - Demanio; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202501131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali che affermavano l'inclusione della spiaggia a est del promontorio del Gigante nella concessione demaniale marittima, inclusi un cartello di divieto d'uso libero, note comunali e la richiesta di modifica del modello D1

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, concessionario dal 1959 di un'area demaniale destinata ad attività veliche e di nuoto, ha impugnato la decisione comunale di apporre sulla spiaggia a est del promontorio del Gigante un cartello che qualificava l'area come compresa nella concessione e ne vietava l'uso libero. Sono state inoltre impugnate le note comunali che confermavano tale appartenenza e chiedevano al concessionario di modificare il modello D1 per includere la spiaggia, nonché gli ulteriori atti presupposti. Il ricorrente ha dedotto violazione del P.U.D., della sentenza del TAR Liguria n. 618 del 2024 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 2820 del 2025, eccesso di potere, carenza di motivazione e incompetenza dell'organo procedente. La controversia riguardava in particolare l'interpretazione dell'atto suppletivo del 10 marzo 2025 e della planimetria allegata, nonché la portata del P.U.D. e dei precedenti giudiziari richiamati dal Comune.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha attribuito valore dirimente all'atto suppletivo sottoscritto il 10 marzo 2025, con il quale la concessione è stata riferita all'area denominata "Porticciolo turistico del Gigante", delimitata a est dal promontorio del Gigante. Secondo il Collegio, il tenore letterale della clausola e la planimetria allegata escludono dal perimetro concessorio la spiaggia situata a est del promontorio, mentre comprendono il porticciolo e la spiaggia a ovest. La medesima conclusione è stata ritenuta confermata dal P.U.D., la cui variante del 28 aprile 2023 descrive aree riconducibili soltanto alla zona occidentale del promontorio. Il TAR ha inoltre rilevato che neppure i precedenti giudiziari invocati dal Comune affermavano l'inclusione della spiaggia orientale nella concessione. Il primo motivo, ritenuto assorbente, ha dispensato dall'esame degli ulteriori motivi e delle altre questioni. Sono stati annullati gli atti comunali impugnati che presupponevano l'appartenenza della spiaggia alla concessione, con condanna del Comune alla rimozione del cartello e al pagamento di 3.000 euro oltre accessori per spese di lite.

Massime di principio

  • L'estensione di una concessione demaniale marittima deve essere determinata anzitutto sulla base del tenore letterale del titolo concessorio e della planimetria allegata; quando il titolo individua un elemento naturale come confine, l'area situata oltre tale confine non può essere ricondotta alla concessione mediante un'interpretazione estensiva dell'amministrazione.
  • Il contenuto del P.U.D. e degli atti amministrativi collegati può concorrere a chiarire il perimetro della concessione, ma non può giustificare l'inclusione di un'area che il titolo concessorio e la relativa planimetria escludono in modo inequivoco.
  • L'amministrazione non può qualificare unilateralmente come area in concessione una porzione di demanio marittimo estranea al perimetro risultante dal titolo concessorio, né imporre al concessionario gli obblighi connessi alla gestione di tale area sulla base di tale erronea qualificazione.
  • I precedenti giurisdizionali devono essere interpretati secondo il loro effettivo contenuto motivazionale: il riferimento generico a un arenile o a più aree in concessione non consente di desumere l'inclusione di una specifica porzione ulteriore quando tale inclusione non sia affermata dalla decisione e risulti incompatibile con la delimitazione fisica descritta.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittime
RamiDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazione

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