Cassazione Penale, Sentenza n. 22819/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per ottenere l'annullamento della sentenza della Corte di cassazione del 29/04/2021 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20/07/2020. Il ricorrente deduceva due errori: (1) "improprietà terminologica" nell'attribuzione alla sua persona del ruolo di "cassiere" da parte della Corte d'appello, con conseguente esclusione del ruolo di "organizzatore" riconosciuto in primo grado; (2) violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte d'appello avrebbe aggiunto al ruolo di "organizzatore" anche quello di "direzione" del sodalizio, aggravando la posizione in violazione della tutela difensiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'art. 625-bis c.p.p. sia strumento limitato alla correzione di errori materiali o di percezione (svista/equivoco) e non sia idoneo a correggere valutazioni giurisdizionali o errori di giudizio. Le deduzioni del ricorrente sono state qualificate come censura di valutazione (apprezzamento errato dei motivi) e non come travisamento decisivo delle risultanze. Pertanto non è stato riconosciuto alcun errore di fatto perseguibile con il rimedio invocato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimesso a correzione di sentenze della Corte di cassazione solo in presenza di errore materiale o di una errata rappresentazione percettiva (svista/equivoco) e non per errori di giudizio o di valutazione.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la valutazione del ruolo nell'ambito del giudizio di merito; la Corte ha ritenuto che la questione attiene a valutazione e non a travisamento delle risultanze.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per ritenuta responsabilità del ricorrente nella proposizione del mezzo.
Principio del divieto di reformatio in peius (giurisprudenziale)
Il divieto impedisce che il giudice di grado superiore peggiori la posizione dell'imputato; la Corte ha valutato che, nel caso concreto, non sussisteva alcun aggravamento della pena né vulnus delle prerogative difensive tale da configurare la violazione.
Massime di principio
- Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori materiali o di percezione (svista/equivoco) e non consente di riformare decisioni che siano frutto di una valutazione giurisdizionale, anche se la difesa le ritenga errate.
- Una censura sulla qualificazione del ruolo ricoperto dall'imputato (es. "cassiere" vs "organizzatore") deve dimostrare un travisamento decisivo delle risultanze processuali per rientrare nell'art. 625-bis; altrimenti è considerata una differenza di valutazione non sanabile con questo rimedio.
- La dedotta violazione del divieto di reformatio in peius richiede prova di un concreto peggioramento o di un pregiudizio delle prerogative difensive; la sola modifica terminologica o ricognitiva del ruolo non basta se non incide sulla situazione sanzionatoria o sulle garanzie difensive.
- Chi propone ricorso ex art. 625-bis deve puntare a dimostrare la presenza di una svista documentabile nella lettura degli atti (citazioni omesse, trascrizioni errate, fraintendimenti oggettivi) che abbia determinato una decisione diversa; argomentazioni puramente valutative sono inefficaci.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e contribuzioni (Cassa delle ammende) se la pronuncia è ascrivibile a colpa del ricorrente; è quindi opportuno valutare attentamente l'ammissibilità del rimedio prima di proporlo.
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