Sentenza n. 1714/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00675/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il preavviso di rigetto e respinto i motivi aggiunti contro il diniego di rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’istanza di rinnovo di un patentino per la vendita di tabacchi presentata dal gestore di un esercizio commerciale. L’Amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, rilevando il mancato rispetto della distanza minima di 100 metri dalla rivendita più vicina e l’esistenza di violazioni fiscali definitivamente accertate. Dopo le osservazioni dell’interessato, l’Amministrazione ha adottato il diniego di rinnovo. In primo grado sono stati dedotti l’erronea interpretazione della disciplina sulla distanza minima, il difetto di istruttoria, l’elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del Consiglio di Stato e la violazione della disciplina regolamentare sui patentini. Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il preavviso di rigetto, ritenendolo atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo, e ha respinto i motivi aggiunti contro il diniego. In appello sono stati dedotti: l’insufficiente valutazione delle osservazioni procedimentali e il difetto di motivazione; l’erronea interpretazione dell’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021; l’illogicità della decisione e l’elusione del giudicato precedente; il travisamento delle difese e l’erroneità dell’istruttoria relativa alla misurazione della distanza, anche con riferimento alla percorribilità del tragitto da parte di persone con ridotte capacità motorie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha anzitutto dichiarato inammissibile la memoria dell’Amministrazione perché depositata oltre i termini dell’art. 73 c.p.a. e ha respinto l’istanza di rinvio dell’udienza, non ricorrendo casi eccezionali e non essendo necessaria la replica a una memoria inutilizzabile. Nel merito ha rigettato l’appello. Ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego: l’Amministrazione aveva esaminato le osservazioni dell’interessato e indicato chiaramente nel mancato rispetto della distanza minima il presupposto ostativo, senza essere tenuta a confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva. Ha confermato che, dopo la modifica introdotta dal D.M. n. 51/2021, il requisito della distanza minima di 100 metri dalla rivendita più vicina opera “in ogni caso”, con carattere oggettivo, autonomo e preclusivo; una volta accertato il mancato rispetto della distanza, l’Amministrazione deve negare il rilascio o il rinnovo senza ulteriori valutazioni discrezionali. Il precedente giudicato non è stato ritenuto violato, poiché la precedente pronuncia si riferiva a un diverso assetto normativo e a una diversa istanza. È stata inoltre ritenuta corretta la misurazione della distanza secondo il normale percorso praticabile da un pedone ordinario, nel rispetto del codice della strada. La verificazione disposta e rinnovata in contraddittorio aveva accertato una distanza di 81,20 metri, inferiore al limite regolamentare, anche considerando ingressi alternativi. Non era necessario tener conto degli ostacoli eventualmente incontrati da persone con ridotte capacità motorie o sensoriali, trattandosi di un criterio tecnico uniforme per la misurazione della distanza tra esercizi. Le prospettate censure di costituzionalità sono state ritenute genericamente formulate e manifestamente infondate. L’appellante è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese del grado in favore delle amministrazioni appellate, mentre nulla è stato disposto nei confronti della parte non costituita.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata oltre i termini non può essere considerata ai fini della decisione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione può essere disposto solo in casi eccezionali; non ricorre tale presupposto quando la memoria tardiva dell’altra parte è dichiarata inammissibile.
art. 10-bis l. 241/1990
L’Amministrazione deve comunicare i motivi ostativi e considerare le osservazioni dell’interessato, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomentazione: è sufficiente una motivazione chiara sulle ragioni determinanti del diniego.
art. 7, comma 4, D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021
La distanza minima di 100 metri dalla rivendita più vicina costituisce requisito oggettivo, autonomo e preclusivo; il suo mancato rispetto impone il diniego del rilascio o del rinnovo del patentino.
art. 2, comma 4, D.M. n. 38/2013
La distanza deve essere determinata secondo i criteri tecnici previsti dalla disciplina regolamentare.
art. 66 c.p.a.
La verificazione può essere utilizzata per accertare tecnicamente la distanza tra gli esercizi; il suo rinnovo in contraddittorio rende attendibile l’accertamento tecnico.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolamentare stabilisce che un requisito opera “in ogni caso”, il requisito ha carattere oggettivo e autonomamente preclusivo: accertatane la mancanza, l’Amministrazione non dispone di ulteriori margini di valutazione discrezionale per rilasciare o rinnovare il titolo.
- L’obbligo di motivazione conseguente alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 è assolto quando il provvedimento espone in modo chiaro le ragioni determinanti del diniego e l’iter logico-giuridico seguito; non è necessaria la confutazione analitica di ogni singola deduzione dell’interessato.
- Un giudicato amministrativo formatosi in relazione a una precedente istanza e a un determinato assetto normativo non è eluso da un successivo provvedimento fondato su una diversa istanza e su una disciplina sopravvenuta, ove il nuovo quadro regolatorio abbia modificato la portata del requisito applicabile.
- La distanza tra esercizi commerciali ai fini dell’applicazione della disciplina sui patentini deve essere calcolata secondo il normale percorso praticabile da un pedone ordinario, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, senza considerare gli ostacoli eventualmente incontrati da persone con ridotte capacità motorie o sensoriali, quando tale criterio sia previsto dalla disciplina tecnica applicabile.
- La verificazione tecnica rinnovata nel pieno rispetto del contraddittorio, che accerti la distanza secondo i criteri normativi e tecnici applicabili, non deve essere reiterata in assenza di specifiche ragioni idonee a contestarne attendibilità o correttezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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