Sentenza n. 461/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 330/2025 pubbl. il 30.04.2025 (RGL n. 987/2024) del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro Dott.sa Natalia Fiorello – notificata in data 06.05.2025 e divenuta definitiva per mancata proposizione dell’impugnazione, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo di Euro 2.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine e comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Cuneo – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente un contributo di 2.500 euro sulla Carta elettronica del Docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cuneo – Sezione Lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del Docente l'importo di 2.500 euro, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi successivi al passaggio in giudicato e/o di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva dato esecuzione a quanto stabilito dalla sentenza oggetto di ottemperanza. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più attuale la pretesa all'esecuzione coattiva del giudicato. Le spese sono state tuttavia poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata con riferimento alla richiesta di penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere.
art. 1284, comma 4, c.c.
È richiamato in relazione agli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., per sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale.
- L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- La nomina del commissario ad acta e l'adozione di misure coercitive nel giudizio di ottemperanza non sono necessarie quando, nel corso del processo, l'amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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