Sentenza n. 3710/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 27 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 27 settembre 2025 volta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 16 dicembre 2025. Tale attivazione del procedimento ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell'elevato numero di istanze ricevute. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa fatta valere sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per la presentazione della domanda e l'attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere richiede che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia adottato una condotta idonea a soddisfare integralmente la specifica pretesa dedotta, senza che sia necessario giungere alla decisione sul merito dell'obbligo di provvedere.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la valutazione sulle spese può tener conto dell'intervallo temporale tra la presentazione dell'istanza e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell'amministrazione e della ragionevolezza dei tempi di attivazione del procedimento; il contributo unificato può tuttavia essere posto a carico dell'amministrazione.
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