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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12782/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte di appello di Venezia che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di furto e ricettazione commessi il 4 ottobre 2011. Il ricorrente ha sostenuto che, essendo stato contestato e ritenuto il furto pluriaggravato (artt. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen.), il termine di prescrizione va calcolato sulla pena massima applicabile a tale fattispecie (anni 10) e quindi non sarebbe decorso (pena massima anni 10 + 1/4 = anni 12 e mesi 6). Ha quindi chiesto l'annullamento della pronuncia nella parte in cui ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di furto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che il delitto è stato contestato come furto pluriaggravato, punito con pena massima di 10 anni, per cui il termine prescrizionale è di anni 12 e mesi 6 (ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen.) e non si è ancora estinto. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Ha inoltre ordinato al giudice di rinvio di verificare la procedibilità dell'azione penale, tenendo conto che al momento del fatto il reato era procedibile d'ufficio, che agli atti vi è solo una denuncia senza istanza punitiva e che non è ancora decorso il termine trimestrale previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (modificato dall'art. 5-bis d.l. n. 162/2002, conv. con la legge n. 199/2022).

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 cod. pen. (furto e relative aggravanti)

    artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen.

    La fattispecie contestata è il furto con più aggravanti; per il calcolo della prescrizione deve considerarsi la fattispecie così contestata, con la relativa pena massima prevista per il reato pluriaggravato.

  • art. 69 cod. pen. (equivalenza tra circostanze)

    Il Tribunale aveva posto in regime di equivalenza le aggravanti con le circostanze attenuanti generiche; tuttavia la Corte ha ritenuto che, ai fini della prescrizione, occorra fare riferimento alla qualifica normativa del reato come pluriaggravato e alla pena massima relativa.

  • articoli 157-161 cod. pen. (prescrizione)

    La prescrizione si calcola in relazione alla pena stabilita per il reato: per il furto pluriaggravato, la pena massima di 10 anni comporta un termine prescrizionale pari a 10 + 1/4 = 12 anni e 6 mesi, non ancora decorso.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020

    Ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti (procedimento a decisione scritta).

  • art. 85 d.lgs. n. 150/2022 e art. 5-bis d.l. n. 162/2002 (procedibilità)

    art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'art. 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito nella legge 30 dicembre 2022 n. 199

    Il giudice di rinvio deve verificare la procedibilità dell'azione penale alla luce delle norme recenti: al momento del fatto il reato era procedibile d'ufficio, ma agli atti figurava solo una denuncia senza istanza punitiva; inoltre non è decorso il termine trimestrale previsto dalla normativa recente per eventuali effetti sulla procedibilità.

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione va preso a riferimento il trattamento normativo della fattispecie come contestata (inclusi gli eventuali aggravanti): se la fattispecie è pluriaggravata la prescrizione si calcola sulla pena massima prevista per tale fattispecie.
  • La riconoscenza di aggravanti e la loro 'equivalenza' con circostanze attenuanti (art. 69 c.p.) in primo grado non esclude che, ai fini del dies a quo e del computo della prescrizione, si debba considerare la fattispecie così qualificata in astratto quando la contestazione e gli elementi di fatto la supportano.
  • Se vi è contrasto tra la valutazione della pena in primo grado e la qualificazione normativa dell'illecito, il giudice d'appello (o di legittimità) può rettificare il calcolo prescrizionale richiamando la pena massima applicabile alla fattispecie contestata.
  • In caso di annullamento parziale per prescrizione con rinvio, il giudice di rinvio deve anche verificare la regolarità della procedibilità alla luce delle norme sopravvenute o dei requisiti formali (es. denuncia vs. querela/istanza punitiva) e dei termini previsti dalla normativa vigente al momento del fatto e delle sue modifiche successive.
  • Chi esercita l'azione (Pubblico Ministero) può ottenere l'annullamento di una pronuncia di estinzione per prescrizione quando dimostra che il termine prescrizionale fatto valere dalla sentenza è stato calcolato su base difforme rispetto alla fattispecie normativa effettivamente contestata.

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