Cassazione Civile, Ordinanza n. 17123/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha ritenuto infondata la censura: quando il giudice legge in udienza il solo dispositivo e deposita successivamente la motivazione, il termine per impugnare ex art. 327 c.p.c. decorre dal deposito e dalla pubblicazione della sentenza, non dalla lettura del dispositivo. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (parte vittoriosa)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine "lungo" per impugnare ex art. 327 c.p.c. in una ipotesi in cui il giudice di merito aveva letto in udienza il solo dispositivo e aveva poi redatto la motivazione con successiva pubblicazione della sentenza. Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 133, 327 e 281-sexies c.p.c., sostenendo che il termine per proporre impugnazione non dovesse decorrere dal deposito e dalla pubblicazione della sentenza, ma dalla lettura del dispositivo in udienza. Il relatore ha però osservato che, in simili casi, il termine decorre dal deposito e pubblicazione della sentenza, mentre la giurisprudenza richiamata dal tribunale riguardava il diverso caso della lettura di dispositivo e motivazione contestualmente in udienza con successiva pubblicazione a cura della cancelleria. Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 133 c.p.c.
richiamato in relazione alla pubblicazione della sentenza e al momento dal quale la decisione assume rilevanza esterna
art. 327 c.p.c.
il termine lungo per impugnare decorre dal deposito e pubblicazione della sentenza quando il giudice abbia letto in udienza il solo dispositivo e poi depositato la motivazione
art. 281-sexies c.p.c.
richiamato per distinguere il caso della decisione resa con lettura contestuale di dispositivo e motivazione in udienza
Massime di principio
- Se il giudice legge in udienza il solo dispositivo e la motivazione è depositata successivamente, il termine per impugnare decorre dal deposito e dalla pubblicazione della sentenza, non dalla lettura del dispositivo.
- La disciplina della decorrenza del termine di impugnazione va distinta dal diverso caso in cui dispositivo e motivazione siano letti contestualmente in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ipotesi nella quale opera una diversa scansione temporale della pubblicazione.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, occorre verificare con precisione la concreta modalità di pronuncia e pubblicazione della decisione, poiché solo la pubblicazione della sentenza completa di motivazione rende decorrente il termine lungo quando non vi sia lettura contestuale della motivazione.
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