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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22595/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva promosso davanti al Tribunale di Salerno un procedimento volto a ottenere la condanna di alcuni assistiti al pagamento dei compensi maturati per l'attività difensiva svolta in loro favore in due processi penali, in primo e in secondo grado. Il Tribunale aveva ritenuto non applicabile il rito speciale previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 per la liquidazione degli onorari, affermando che esso riguardasse solo le prestazioni giudiziali civili e che, nel caso di attività svolta in più gradi, competente fosse la Corte d'appello ai sensi dell'orientamento delle Sezioni Unite. La Corte d'appello di Salerno, investita della riassunzione, ha invece declinato la propria competenza, sostenendo che il criterio della "ultima decisione" vale solo per le controversie ex art. 28 l. n. 794/1942 e art. 14 d.lgs. n. 150/2011, cioè per compensi relativi ad attività giudiziale civile, non per quelle penali; per questo ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio. Il ricorrente chiedeva sostanzialmente che fosse affermata la competenza del giudice già adito. Il problema giuridico era stabilire quale giudice fosse competente per la liquidazione dei compensi dell'avvocato per attività svolta nel processo penale e quale rito fosse applicabile, con conseguente corretta individuazione del giudice competente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento d'ufficio e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Salerno, davanti al quale ha rimesso le parti. Ha ritenuto che la controversia relativa ai compensi per difesa in processo penale non rientri nel procedimento speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, riservato alle controversie ex art. 28 l. n. 794/1942 concernenti prestazioni giudiziali civili. Di conseguenza, non opera il criterio di competenza dell'ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la causa, principio richiamato impropriamente dalla Corte d'appello sulla base delle Sezioni Unite. Richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte ha ribadito che per i compensi relativi a prestazioni penali si applica il rito ordinario di cognizione, ovvero in alternativa il sommario codicistico ex art. 702-bis c.p.c., dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, con impugnazione ordinaria della decisione. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    si applica soltanto alle controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794/1942, cioè ai compensi per prestazioni giudiziali in materia civile; non si applica ai compensi per attività difensiva svolta nel processo penale

  • art. 28 l. n. 794/1942

    riguarda la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile

  • art. 702-bis c.p.c.

    è un possibile rito alternativo per le controversie sui compensi professionali relativi ad attività penale, davanti al Tribunale in composizione monocratica

  • art. 14 del d.lgs. n. 150/2011

    il relativo regime processuale, incluso quello sulla competenza e sull'impugnazione, presuppone l'applicabilità del rito speciale; se tale rito non è applicabile, non si applica neppure il correlato criterio di competenza

Massime di principio

  • La domanda di liquidazione dei compensi dell'avvocato per attività svolta nel processo penale non è soggetta al procedimento sommario speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, perché tale rito è riservato alle controversie ex art. 28 l. n. 794/1942 relative a prestazioni giudiziali civili.
  • Quando la prestazione professionale riguarda il processo penale, il giudizio segue il rito ordinario di cognizione, oppure il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., davanti al Tribunale in composizione monocratica.
  • Il criterio di competenza dell'ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la causa si applica solo alle controversie di liquidazione compensi ricomprese nel regime speciale degli artt. 28 l. n. 794/1942 e 14 d.lgs. n. 150/2011, e non può essere esteso ai compensi per attività penale.
  • L'inapplicabilità del rito speciale comporta anche l'inapplicabilità del suo correlato regime processuale, compreso il sistema di competenza e quello delle impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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