Sentenza n. 372/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'accertamento - del diritto del minore -OMISSIS- di fruire della terapia ABA (Applied Behavior Analysis) per il trattamento della patologia autistica da cui è affetto; - dell'illegittimità del silenzio serbato dalla ASP di Cosenza sull''istanza presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, poi reiterata; - comunque, dell'illegittimità dell'inerzia serbata dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza nel provvedere all'erogazione dell'intervento cognitivo comportamentale come da Linee Guida dell'I.S.S. con terapia ABA prescritta, a tal fine accertando il diritto del minore disabile -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo ABA per almeno 25 ore settimanali in rapporto 1 a 1 per almeno 48 mesi; per la condanna della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ad erogare l'intervento comportamentale con metodo ABA al minore -OMISSIS- come indicato dalle Linee Guida dell'I.S.S. in misura pari ad almeno per almeno 25 ore settimanali in rapporto 1 a 1 per almeno 48 mesi; nonché, in ogni caso, per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato, da quantificarsi in complessivi € 28.580,52 per spese terapia comportamentale erogata da terzi, salvo ulteriori spese non conteggiate, ed € 5.000,00 per danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal minore in ragione dell'omessa erogazione della terapia da parte della Azienda Sanitaria Provinciale convenuta, considerando anche la necessità di cure fuori regione, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e inerzia dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza sulla presa in carico del minore e sull’erogazione di un percorso terapeutico riabilitativo
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’azienda sanitaria rispetto a una richiesta volta a conoscere la possibilità di intraprendere la terapia ABA e gli adempimenti necessari. Hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere, direttamente o indirettamente mediante rimborso delle spese sostenute presso privati, un trattamento ABA per almeno 25 ore settimanali, in rapporto individuale 1 a 1, per almeno 48 mesi, nonché la condanna dell’amministrazione all’erogazione del trattamento e al risarcimento delle spese già sostenute, quantificate in € 28.580,52, oltre a € 5.000,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto istruttoria e misure cautelari atipiche, ordinando all’ASP di visitare il minore, predisporre un percorso terapeutico personalizzato e avviarne l’erogazione. L’ASP ha effettuato una valutazione clinico-funzionale, ma non ha documentato l’elaborazione e l’avvio di un piano terapeutico. I ricorrenti hanno sostenuto che la terapia ABA rientrasse nei LEA e che il minore avesse diritto alla presa in carico e alla concreta erogazione del trattamento.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha riconosciuto che il metodo ABA rientra nei LEA ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, ma ha precisato che l’accesso concreto alle prestazioni non comporta il diritto soggettivo a uno specifico trattamento predeterminato dal paziente o dai suoi genitori. È necessaria la presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale e la predisposizione di un progetto terapeutico individualizzato; la scelta dei trattamenti adeguati spetta all’amministrazione sanitaria nell’esercizio della discrezionalità tecnica. L’ASP è stata quindi condannata a prendere effettivamente in carico il minore e a somministrargli, direttamente o indirettamente mediante rimborso delle spese, il trattamento individuato nel progetto individuale, con puntuale indicazione delle prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico. È stata invece respinta la domanda di rimborso delle spese già sostenute per prestazioni ABA private, poiché non risultava una prescrizione espressa della terapia da parte di una struttura sanitaria pubblica, né una formale precedente richiesta di presa in carico; inoltre, da una relazione del servizio di neuropsichiatria infantile risultava che in più occasioni il minore non era stato accompagnato agli appuntamenti fissati. È stata altresì esclusa la responsabilità dell’amministrazione per violazione colpevole di un obbligo già esistente di erogare la terapia ABA. Le spese di giudizio sono state compensate per la soccombenza reciproca derivante dall’accoglimento solo parziale.
Norme richiamate
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il metodo ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza, ma la concreta erogazione richiede la presa in carico del paziente e la definizione di un percorso terapeutico individualizzato.
legge 18 agosto 2015, n. 134
Costituisce il quadro normativo di riferimento per le Linee di indirizzo sull’assistenza alle persone con disturbi dello spettro autistico richiamate dal giudice.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il riconoscimento di una prestazione sanitaria tra i livelli essenziali di assistenza non attribuisce automaticamente il diritto a ottenere uno specifico trattamento nella quantità e con le modalità richieste dall’interessato: è necessaria la preventiva presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale e la predisposizione di un progetto terapeutico individualizzato.
- Il paziente ha diritto a essere preso in carico dall’azienda sanitaria e a ricevere un percorso terapeutico definito in un progetto individuale, nel quale siano puntualmente indicate le prestazioni poste a carico del servizio sanitario pubblico.
- La scelta concreta dei trattamenti riabilitativi più adeguati alle esigenze del paziente spetta all’amministrazione sanitaria nell’esercizio della discrezionalità tecnica; il giudice può ordinare la presa in carico e la definizione del progetto individuale, ma non sostituirsi all’amministrazione imponendo preventivamente uno specifico trattamento e un determinato monte orario in assenza di prescrizione sanitaria pubblica.
- Il rimborso delle spese sostenute privatamente per una prestazione sanitaria non è dovuto quando non risulti una prescrizione espressa della prestazione da parte di una struttura sanitaria pubblica, né una formale precedente richiesta di presa in carico, tale da configurare la violazione di un obbligo già gravante sull’amministrazione.
- La condanna dell’amministrazione sanitaria alla presa in carico può essere eseguita sia mediante erogazione diretta delle prestazioni sia mediante erogazione indiretta, attraverso il rimborso delle spese, purché il trattamento sia preventivamente individuato nel progetto terapeutico individuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →