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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13385/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli che ha rigettato la loro opposizione al sequestro, chiesto dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 240-bis c.p., delle relazioni bancarie intestate loro presso la Banca Credinvest di Lugano. Primo motivo: dedotta violazione dell'art. 240-bis c.p. e contraddittorietà della motivazione in relazione al principio della ragionevolezza temporale, perché la Corte avrebbe valutato non il momento originario di costituzione delle provviste (anni 2000 e 2002) ma bonifici successivi (2005 e 2008), così non valutando correttamente il rapporto temporale tra acquisizione dei beni e consumazione del "reato spia" (accertato nel 2007) e non potendo la presunzione di illiceità resistere a un divario di 5-7 anni. Inoltre è censurato l'impiego di altre sentenze di condanna non pertinenti alla pronuncia che aveva dato competenza. Secondo motivo: dedotta violazione dell'art. 649 c.p.p. e del principio del giudicato cautelare; i ricorrenti sostengono che la precedente ordinanza di rigetto non era stata impugnata dalla Procura generale e aveva formato giudicato cautelare che impediva la reiterazione della richiesta di sequestro, non essendovi elementi nuovi rilevanti (gli interrogatori acquisiti sarebbero stati già disponibili tramite cooperazione internazionale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità quando si traduce in una rivalutazione del merito della motivazione della Corte territoriale; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il terzo può impugnare il sequestro solo sulla base della titolarità effettiva dei beni, non potendo sindacare la ragionevolezza temporale che giustifica il sequestro. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura non consentita e manifestamente infondata: la Corte distrettuale aveva correttamente applicato i principi sul giudicato cautelare, affermando che la reiterazione della richiesta è ammessa se basata su allegazioni o elementi diversi rispetto alla istanza precedente e se sopravvengono elementi nuovi idonei a modificare il precedente quadro probatorio; gli interrogatori acquisiti sono stati ritenuti elementi sopravvenuti e pertinenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma che consente il sequestro di rapporti/relazioni bancarie nei procedimenti esecutivi collegati a reati 'spia' (es. 416-bis) e, nella prassi giurisprudenziale richiamata, può essere applicata anche valorizzando movimentazioni successive ove ritenute idonee a collegare i beni all'attività illecita; il terzo opponente non è legittimato a sindacare in sede di legittimità la valutazione della ragionevolezza temporale, potendo contestare prevalentemente la propria titolarità dei beni.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto 'associazione di tipo mafioso' indicato come reato spia che ha determinato il procedimento esecutivo e la richiesta di sequestro dei beni/rapporti bancari riconducibili (anche per presunzione) all'attività criminosa.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai mezzi di impugnazione dei provvedimenti cautelari; nella valutazione della Cassazione il motivo fondato su presunta efficacia di giudicato cautelare è inammissibile se mira a una rivalutazione del merito o non attiene a questioni di diritto ammissibili in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predisposizione normativa che consente la condanna alle spese e, ove ravvisati profili di colpa nella presentazione di ricorsi inammissibili, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria (euro 3.000).

Massime di principio

  • Il terzo contro cui è disposto un sequestro avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati può, in cassazione, far valere principalmente la propria titolarità effettiva e la proprietà dei beni; non è normalmente consentito ottenere la cassazione per una diversa valutazione della "ragionevolezza temporale" che il giudice di merito ha operato tra acquisizione dei beni e commissione del reato.
  • La reiterazione di una richiesta di sequestro non è automaticamente preclusa dal giudicato cautelare: essa è ammissibile se è fondata su deduzioni o prove nuove o diverse rispetto alla richiesta precedente e tali elementi sono idonei a modificare significativamente il quadro probatorio.
  • I motivi che mirano a una rivalutazione del merito della motivazione della Corte territoriale (contraddittorietà o illogicità della valutazione dei fatti) sono spesso non consentiti in sede di legittimità quando implicano una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • In presenza di ricorsi dichiarati inammissibili la parte soccombente può essere condannata alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende quando la Corte ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Per ottenere la revoca o il rigetto di un sequestro già negato è strategico mettere a disposizione del giudice elementi di novità (nuove prove, interrogatori, documenti o movimenti finanziari non valutati precedentemente) che possano essere ritenuti idonei a incidere sull'assetto valutativo precedente.

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