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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9293/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia con unico motivo di ricorso per violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. e art. 13 L. 47/1948: sostenevano che la Corte avesse "parcellizzato" il contenuto dell'articolo giornalistico, estrapolando soltanto l'aspetto economico e non avendo valutato il testo nella sua globalità e dal punto di vista del lettore medio, invocando quindi il diritto di critica politica a giustificazione della pubblicazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli manifestamente infondati. Ha confermato che la frase pubblicata era oggettivamente falsa rispetto ai fatti accertati in dibattimento e che il tenore diffamatorio emergeva sia dal contenuto della frase sia dalla lettura complessiva dell'articolo (compresi riferimenti personali gratuiti). Ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in complessivi 2.316 euro, e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. In quanto la decisione è di ammissibilità, restano operative le pronunce di condanna di grado inferiore (Tribunale di Gorizia).

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    La Corte ha ritenuto che l'affermazione pubblicata offenda l'onore e la reputazione della parte civile e sia oggettivamente falsa, escludendo pertanto l'esimente del diritto di critica per mancanza di un "nucleo di verità".

  • art. 51 cod. pen. (esimente)

    Richiamata nella censura dei ricorrenti: la Corte ha valutato che l'esercizio del diritto di critica (esimente) non trova applicazione quando la critica trascende il nucleo di verità e si traduce in attacchi personali non giustificati dai fatti.

  • art. 13 L. 47/1948 (legge sulla stampa)

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla libertà di stampa e diritto di cronaca; la Corte ha ritenuto comunque prevalente la verifica della verità fattuale e del carattere diffamatorio del contenuto pubblicato.

  • art. 616 c.p.p. (condanna per ricorso inammissibile)

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione in ragione dell'inammissibilità manifestamente infondata dei ricorsi.

  • Ordinanza/Cost. 13/06/2000 n.186 (richiamata)

    Richiamata per il principio che la somma a titolo di ammenda può essere applicata quando il ricorso sia evidentemente inammissibile e non emergano elementi che facciano ritenere l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020)

    Richiamata per il principio secondo cui, in materia di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica politica è compatibile con la libertà di informazione solo se la critica poggia su un nucleo di verità e non travalica in attacchi personali volti a ledere la sfera morale.

Massime di principio

  • La libertà di critica e di informazione non giustifica affermazioni oggettivamente false che ledono l'onore e la reputazione: è necessario un "nucleo di verità" nella notizia o critica.
  • Il giudice valuta la diffamazione sia sulla singola frase contestata sia sulla lettura complessiva dell'articolo; elementi accessori (accostamenti personali, toni denigratori) possono rafforzare il carattere diffamatorio.
  • Nella valutazione deve essere considerato il punto di vista del lettore medio: la critica non è scusabile se il contenuto induce il pubblico a credere a fatti falsi gravemente lesivi.
  • Un gravame in appello (e in Cassazione) deve confrontarsi con la motivazione delle pronunce di grado inferiore: l'omessa o generica replica alla motivazione altrui può portare all'inammissibilità del ricorso.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o non diligente può essere condannato a rifondere le spese e a pagare sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende) ai sensi delle norme procedurali e della giurisprudenza costituzionale.

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