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Sentenza

Sentenza del 08/05/2018 n. 1935 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Contraddittorio preventivo - Deduzioni difensive - Avviso di accertamento emesso prima dei sessanta giorni - Nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha affermato che l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei sessanta giorni è nullo, qualora non ricorra una situazione di particolare e motivata urgenza. La violazione del contraddittorio preventivo impedisce al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e comporta l'invalidità dell'atto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Tale termine consente al contribuente di presentare deduzioni difensive dopo la conclusione delle operazioni di verifica. L'emissione anticipata dell'atto è ammissibile soltanto in presenza di un caso di particolare e motivata urgenza, adeguatamente indicato nell'avviso o comunque risultante dagli atti.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni

    La norma riconosce al contribuente un termine dilatorio per formulare osservazioni e richieste dopo la verifica fiscale. L'Amministrazione può emettere anticipatamente l'avviso soltanto in presenza di particolare e motivata urgenza; in mancanza, l'atto è nullo.

Massime di principio

  • Prima di emettere un avviso di accertamento successivo a una verifica, l'Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni per consentire al contribuente di presentare deduzioni difensive.
  • L'emissione anticipata dell'avviso non è automaticamente legittima: l'urgenza deve essere concreta, particolare e adeguatamente motivata, non meramente generica o predeterminata.
  • La violazione del termine dilatorio può comportare la nullità dell'avviso, che il contribuente può far valere impugnando tempestivamente l'atto.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la data di consegna del processo verbale, la data di emissione dell'avviso e l'eventuale motivazione specifica dell'urgenza.

Testo integrale

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