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Sentenza

Sentenza n. 778/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 365/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 17/01/2025.

Giustizia amministrativa202504450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 365/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un importo nominale di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 gennaio 2025 ai fini dell’esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse adempiuto. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, imponesse al Ministero un immediato obbligo conformativo e ordinatorio, consistente nel far conseguire concretamente alla docente l’utilità riconosciuta dal giudicato. Accertato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di esecuzione da parte del Ministero, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica mediante accredito dell’importo nominale riconosciuto, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l’esecuzione nei successivi 60 giorni. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, o all’adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e agli ulteriori oneri indicati nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce aventi effetti nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente, in presenza di persistente inadempimento, la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    Rileva quale fondamento generale del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato; il testo richiama specificamente l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla decisione giudiziale.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario resa nei confronti di una pubblica amministrazione può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia.
  • L’effetto conformativo-ordinatorio del giudicato impone all’Amministrazione di attribuire concretamente al beneficiario il bene della vita riconosciuto dalla sentenza, non essendo sufficiente una mera presa d’atto formale della decisione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con attivazione su istanza della parte interessata in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sull’importo oggetto del giudicato, con decorrenza successiva al termine assegnato per l’adempimento e fino all’effettiva esecuzione, spontanea o commissariale.
  • L’insediamento del commissario ad acta non priva l’Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità può quindi cessare con l’adempimento tardivo dell’Amministrazione oppure con quello effettuato dal commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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