Sentenza n. 582/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici e condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 10 settembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella misura di euro 500,00 annui, nonché il diritto alle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo il 18 settembre 2024, il relativo obbligo è rimasto ineseguito. Dopo il passaggio in giudicato, attestato il 15 aprile 2025, è inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l'amministrazione, pur costituitasi formalmente, non aveva contestato il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero e all'Ufficio scolastico provinciale di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, sia mediante l'attribuzione della carta docente o di altro strumento equipollente per gli anni indicati, sia mediante il pagamento delle spese di lite riconosciute nel giudizio presupposto. L'adempimento deve avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione dopo la comunicazione dell'inadempimento da parte della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e attribuisce al giudice amministrativo i poteri necessari a ordinare l'adempimento e a nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure necessarie all'esecuzione degli obblighi di pagamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato, quando la pretesa esecutiva sia adeguatamente documentata, consente di ritenere accertata l'inottemperanza al giudicato.
- Quando un'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato entro il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine assegnato e disporre sin d'ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il giudizio di ottemperanza può riguardare unitariamente sia l'esecuzione dell'obbligo principale di facere derivante dal giudicato sia l'esecuzione della statuizione sulle spese di lite contenuta nel titolo esecutivo.
- La nomina del commissario ad acta può essere conferita a un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze coerenti con l'attività esecutiva richiesta; quando tali funzioni siano svolte nell'ambito dei compiti istituzionali del dipendente pubblico, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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