Sentenza n. 1729/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del provvedimento del Comune di Torre del Greco - 8° Settore “Urbanistica” - Servizio Antiabusivismo Edilizio - Demolizioni - Dissesti Statici R.O. n. 123 del 22 agosto 2023, avente a oggetto “irrogazione sanzione pecuniaria” ai sensi dell’articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001; b) di tutti gli atti connessi, collegati e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione pecuniaria, irrogata nella misura massima, per la ritenuta inottemperanza all'ordinanza di demolizione notificata il 21 settembre 2010. Con censura assorbente ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, poiché il termine di novanta giorni per adempiere all'ordine di demolizione era già decorso inutilmente prima dell'entrata in vigore della legge n. 164/2014, che ha introdotto la sanzione pecuniaria; l'inottemperanza era stata accertata soltanto successivamente, con verbale della Polizia Municipale del 16 dicembre 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento comunale. Ha applicato il principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16 dell'11 ottobre 2023, secondo cui la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non può essere irrogata a chi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 164/2014, aveva già lasciato decorrere inutilmente il termine di novanta giorni ed era quindi già inottemperante all'ordine di demolizione, anche se l'inottemperanza è stata accertata dopo tale entrata in vigore. Poiché l'ordinanza di demolizione era stata notificata il 21 settembre 2010, il termine di novanta giorni era scaduto molto prima del 2014. Il provvedimento sanzionatorio del 22 agosto 2023 è stato pertanto ritenuto illegittimo. Le spese sono state compensate per la novità del principio, fermo il rimborso del contributo unificato a carico del Comune soccombente.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001
La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione non è applicabile quando il termine di novanta giorni sia inutilmente decorso prima dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto la sanzione, anche se l'inottemperanza è stata accertata successivamente.
art. 17, comma 1, lettera q-bis, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164
ha introdotto, con il comma 4-bis dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, l’irrogazione della sanzione pecuniaria in caso d’inottemperanza all’ordine di demolizione
La disposizione ha introdotto la sanzione pecuniaria a partire dalla sua entrata in vigore; essa non può essere applicata a situazioni di inottemperanza già perfezionatesi anteriormente.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 164/2014, abbia lasciato decorrere inutilmente il termine di novanta giorni assegnato per l'esecuzione dell'ordine di demolizione e sia quindi già risultato inottemperante, anche se l'accertamento dell'inottemperanza è avvenuto dopo l'entrata in vigore della disposizione sanzionatoria.
- La data dell'accertamento formale dell'inottemperanza non rileva ai fini dell'applicazione temporale della sanzione quando l'inottemperanza si era già perfezionata, per decorso del termine di novanta giorni, anteriormente all'introduzione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
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