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Sentenza

Sentenza n. 7715/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento: - della Determinazione direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare, pubblicata in pari data, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (di seguito, anche l’ “Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all’accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale della ASL Umbria 1 n. 1118 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale della ASL Umbria 2 n. 1773 del 15.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell’AO di Perugia n. 366 dell’11.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell’AO di Terni n. 145 del 10.11.2022).

Giustizia amministrativa202304049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali e la determinazione regionale di ripiano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale di ripiano, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale recante le linee guida e gli ulteriori atti presupposti, istruttori e conseguenti relativi al meccanismo del payback sui dispositivi medici, deducendo profili di illegittimità degli atti. In prossimità dell'udienza, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dopo avere versato la quota ridotta prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il pagamento della quota ridotta non determina cessazione della materia del contendere, poiché non equivale all'annullamento d'ufficio degli atti impugnati e non soddisfa la pretesa demolitoria originaria, diretta a ottenere l'annullamento degli atti per evitare qualsiasi pagamento. Tuttavia, il pagamento ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per la ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni e dell'andamento processuale.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34

    Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disposizione ha fatto venir meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta dalla ricorrente, determinando la sopravvenuta carenza di interesse, ma non ha comportato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento, in combinato disposto con l'art. 26, comma 1, c.p.a., della compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell'oggetto della domanda, in particolare mediante l'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato quando il giudizio abbia natura demolitoria; il mero pagamento dell'importo richiesto non integra, di per sé, tale situazione satisfattiva.
  • Il pagamento spontaneo o comunque effettuato dal ricorrente dell'importo oggetto della controversia può determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia e faccia venir meno l'utilità concreta perseguita con il ricorso.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima deriva dalla perdita dell'utilità della decisione per il ricorrente, mentre la seconda richiede il venir meno dell'oggetto della domanda o una soddisfazione sostanziale della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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