Cassazione Penale, Sentenza n. 3066/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la conversione in libertà controllata della pena pecuniaria non riscossa. Denunciava (1) violazione di legge per mancata notifica dell'invito al pagamento e della successiva cartella esattoriale ai sensi del d.P.R. n.115/2002, nonché omissione di atti di esazione (pignoramento) nonostante risultassero a suo nome quote immobiliari accertate dalla Guardia di finanza; (2) vizio di motivazione per omessa valutazione e riscontro delle doglianze e delle prove documentali prodotte in opposizione e memoria difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo i motivi fondati. Ha richiamato la procedura prevista dal d.P.R. n.115/2002 (invito al pagamento, iscrizione a ruolo, notifica della cartella e successiva esecuzione forzata) e il principio secondo cui l'accertamento dell'insolvibilità deve essere motivato (l'insolvibilità è una permanente incapacità di adempiere, distinta dall'insolvenza transitoria). Il giudice a quo non ha adeguatamente valutato né motivato il rigetto delle censure relative alle formalità di notifica né ha spiegato perché le proprietà immobiliari risultanti non incidessero sul giudizio di insolvibilità. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Magistrato di sorveglianza di Palermo per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002
art. 212, art. 213, art. 222 ss., art. 238-bis
La procedura di esazione della pena pecuniaria richiede l'invio formale dell'invito al pagamento, l'iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento, la notifica della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione e, solo dopo il vano esperimento di tali atti, la segnalazione al PM e l'accertamento giudiziale dell'insolvibilità per la conversione della pena pecuniaria.
Codice di procedura penale
art. 667 comma 4, art. 678 comma 1-bis
La Corte ha riqualificato l'impugnazione come opposizione ai sensi di tali norme e ha applicato le regole processuali pertinenti all'opposizione contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza.
Massime di principio
- La conversione della pena pecuniaria per impossibilità di esazione richiede il previo esperimento, e la relativa documentazione, di tutte le formalità previste dall'ordinamento di riscossione (invito al pagamento, iscrizione a ruolo, notifica della cartella, tentativi di espropriazione); l'assenza di tali atti può rendere illegittima la dichiarazione di insolvibilità.
- L'insolvibilità deve essere considerata una situazione permanente e ben motivata: se emergono redditi o beni suscettibili di pignoramento, il giudice deve valutarli e motivare perché non siano idonei a soddisfare il credito erariale prima di dichiarare l'insolvibilità.
- Il giudice deve affrontare esplicitamente e motivatamente le doglianze del condannato relative a difetti formali o evidenze probatorie (es. titolarità di beni), altrimenti la decisione è soggetta ad annullamento e rinvio.
- Il ricorrente che contesta la conversione deve documentare con atti (visure, atti della Guardia di finanza, titoli di proprietà) la disponibilità di beni o l'assenza di regolari notifiche: ciò impone al giudice di compiere un esame puntuale sull'effettiva esigibilità del credito.
- In situazioni analoghe, la Procura e la cancelleria devono aver previamente attivato la normale procedura di riscossione; l'omissione di passaggi procedurali può essere motivo decisivo per l'annullamento del provvedimento di conversione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2920/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2927/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2972/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3018/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3019/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3020/2024 del 24/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →