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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 578/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, pur avendo assolto l'imputato dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta documentale specifica (per la sottrazione dei libri e delle scritture contabili della GMC s.r.l.) e per bancarotta impropria da operazioni dolose. Il ricorrente censurava: (1) la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) per la bancarotta documentale, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato l'intento fraudolento e che la mancanza di reperibilità dell'imputato e la mancata insinuazione dei fornitori nello stato passivo sarebbero incompatibili con l'affermazione del dolo; (2) l'applicazione dell'aggravante prevista per la commissione di più fatti di bancarotta, deducendo un'errata valutazione della tenuità e dell'effettivo pregiudizio alla massa attiva

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non si confronta con la motivazione specifica della sentenza impugnata e ha confermato che la sottrazione materiale delle scritture contabili e il mancato chiarimento circa la loro sorte costituiscono elementi idonei, anche per presunzioni, a fondare il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Ha inoltre respinto il secondo motivo, osservando che l'aggravante di cui all'art. 219 l. fall. (pluralità di fatti di bancarotta) è di natura oggettiva e prescinde da valutazioni sulla tenuità del danno o sulla diminuzione della massa attiva. Conseguentemente la sentenza impugnata resta integra; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 216 comma 1 n. 2 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale specifica)

    la fattispecie richiede dolo specifico finalizzato a recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali; il fine può essere desunto da elementi indiziari e dalla complessiva ricostruzione fattuale

  • art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice)

    distinzione tra bancarotta documentale fraudolenta (art.216) e bancarotta semplice (art.217): quest'ultima può sussistere anche per negligenza o omissione senza dolo di frode

  • art. 86 legge fallimentare (oggi art. 194 CCI)

    l'imprenditore fallito ha l'obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture e documenti contabili obbligatori; tale obbligo discende direttamente dalla legge e non richiede una richiesta specifica del curatore

  • art. 15 legge fallimentare (oggi art. 41 CCI)

    norma sul decreto di convocazione e sui documenti inizialmente richiesti al fallito; diverso ambito rispetto all'obbligo di consegna di cui all'art.86

  • art. 16 legge fallimentare (oggi art. 49 CCI)

    riguarda gli adempimenti connessi alla sentenza dichiarativa del fallimento e ai documenti richiesti dalla procedura; distinto dall'obbligo di consegna al curatore

  • art. 219 legge fallimentare

    l'aggravante per pluralità di fatti di bancarotta è di natura oggettiva e si fonda sull'esistenza di più condotte nel medesimo fallimento, senza che la sua applicazione possa essere esclusa con argomenti sulla tenuità del danno

  • art. 2214 codice civile

    richiama gli obblighi contabili e la necessità di documentazione idonea alla ricostruzione dell'impresa

  • art. 2220 codice civile

    individua la documentazione la cui conservazione è obbligatoria e che è strumentale alla ricostruzione della consistenza patrimoniale

  • d.P.R. 600/1973

    norme tributarie richiamate a supporto della rilevanza documentale in ordine agli accertamenti fiscali collegati alla procedura fallimentare

Massime di principio

  • La sottrazione materiale dei libri e delle scritture contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale se vi è dolo specifico; tale dolo può essere desunto da circostanze e presunzioni anche in assenza di prove dirette
  • L'obbligo dell'imprenditore fallito di consegnare al curatore tutta la documentazione contabile sussiste per legge e non dipende da una specifica richiesta del curatore
  • L'aggravante prevista dall'art.219 l. fall. per la commissione di più fatti di bancarotta è di natura oggettiva e non è neutralizzata da argomentazioni sulla tenuità del danno o sulla relativa riduzione della massa attiva
  • In Cassazione un ricorso generico che non affronta punto per punto la motivazione della sentenza impugnata è a rischio di inammissibilità; è necessario confrontarsi con gli argomenti logico-giuridici specifici esposti dal giudice di merito
  • Anomalie nella documentazione societaria (per esempio cessioni senza indicazione dei beni) combinate con l'assenza dei libri possono costituire indizi rilevanti di frode nella gestione e giustificare inferenze sul dolo

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