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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32884/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due società creditrici avevano chiesto al Tribunale di Roma l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società in accomandita semplice. Nelle more, un altro tribunale aveva già aperto la liquidazione giudiziale della società incorporante, dopo una fusione per incorporazione avvenuta alcuni mesi prima. La società debitrice, costituitasi nel procedimento romano, sosteneva che, per effetto della fusione e del trasferimento del centro degli interessi principali presso la sede della incorporante, tutta la crisi dovesse essere concentrata davanti al Tribunale di Perugia, già adito e già pronunciatosi sulla liquidazione giudiziale della incorporante. Con il regolamento facoltativo di competenza articolava cinque censure: violazione del principio di unicità della procedura concorsuale; incompetenza territoriale del Tribunale di Roma; lesione della par condicio creditorum; prevenzione del conflitto di competenza; inesistenza di autonomia soggettiva della società incorporata ai fini dell'apertura di una procedura concorsuale autonoma. In sostanza, chiedeva di dichiarare la competenza esclusiva del Tribunale di Perugia e l'incompetenza del Tribunale di Roma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma. Ha ritenuto inapplicabile l'art. 30 c.c.i.i., perché tale norma riguarda più procedimenti aperti contro il medesimo debitore, mentre nel caso concreto i procedimenti riguardavano soggetti diversi: la società incorporante già assoggettata a liquidazione giudiziale a Perugia e la società incorporata, ancora autonomamente assoggettabile a liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione. Ha affermato che la fusione per incorporazione non esclude, sul piano concorsuale, l'autonoma assoggettabilità della incorporata alla liquidazione giudiziale, la quale conserva capacità processuale e identità soggettiva nei limiti del termine annuale di cui all'art. 33, comma 2, c.c.i.i. Ha inoltre precisato che, per la società incorporata, la competenza si determina secondo il centro degli interessi principali; per gli enti, esso si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, che nel caso era Roma. Ha infine osservato che l'eventuale trasferimento del centro degli interessi principali non poteva rilevare, poiché intervenuto nell'anno anteriore al deposito della domanda. Le ulteriori doglianze sono state considerate estranee al sindacato sul regolamento di competenza e quindi inammissibili. Spese compensate per la novità e peculiarità della questione; disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 27 c.c.i.i.

    individua la competenza territoriale per l'apertura della liquidazione giudiziale nel tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, con presunzione di coincidenza con la sede legale per gli enti.

  • art. 28 c.c.i.i.

    il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza se intervenuto nell'anno anteriore al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 30 c.c.i.i.

    si applica solo se un procedimento di accesso alla procedura di insolvenza è stato aperto contro il medesimo debitore da più tribunali; non opera quando i procedimenti riguardano soggetti diversi.

  • art. 33 c.c.i.i.

    la società incorporata può essere assoggettata a liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese e conserva, in tale limite, identità soggettiva e capacità di stare in giudizio.

  • art. 256 c.c.i.i.

    in difetto, avrebbe imposto l'apertura della liquidazione giudiziale della società incorporante da parte dello stesso tribunale che ha dichiarato la procedura nei confronti della incorporata; nel caso concreto la sua operatività è stata esclusa per la diversa sequenza procedimentale.

  • art. 45 c.p.c.

    richiamato in relazione al regolamento di competenza d'ufficio nei casi previsti dalla disciplina concorsuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il principio di unicità della procedura concorsuale opera solo rispetto al medesimo debitore: non impedisce che società diverse, ancorché coinvolte in una fusione per incorporazione, siano assoggettate autonomamente a distinte procedure di liquidazione giudiziale se ciascuna conserva, nei limiti di legge, una propria rilevanza concorsuale.
  • La fusione per incorporazione produce successione universale nei rapporti giuridici, ma sul piano concorsuale non elimina automaticamente la legittimazione e l'assoggettabilità autonoma della società incorporata alla liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione.
  • Ai fini della competenza territoriale per l'apertura della liquidazione giudiziale, rileva il centro degli interessi principali del debitore; per gli enti si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, salvo prova della sede effettiva.
  • Il trasferimento del centro degli interessi principali compiuto nell'anno anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale non incide sulla competenza.
  • Nel giudizio di regolamento di competenza non possono essere esaminate censure che attengono alla correttezza della sentenza di apertura della procedura o alla gestione futura della stessa, se non incidono direttamente sulla competenza.
  • La permanenza di una società incorporata, ai fini della liquidazione giudiziale, può sussistere in via eccezionale e temporalmente limitata anche dopo l'estinzione civilistica conseguente alla fusione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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