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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20466/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto la richiesta di liberazione condizionale presentata da Giuseppe Scicolone, collaboratore di giustizia. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82/1991 e difetto di motivazione, contestando che il Tribunale avesse ritenuto assente il "sicuro ravvedimento" nonostante elementi positivi (buona condotta in regime domiciliare e positivo inserimento sociale) e affermando che l'eventuale richiesta di condotte riparatorie fosse incompatibile con l'art. 16-nonies e con la presunzione di indigenza del collaboratore.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato l'elemento del "sicuro ravvedimento" in termini complessivi: la buona condotta in detenzione domiciliare e l'inserimento sociale sono elementi positivi ma non sufficienti da soli a provare la completa revisione critica del passato delinquenziale. L'assenza di condotte riparatorie verso la collettività è stata considerata un indice significativo della mancata prova del ravvedimento. La Corte ha inoltre chiarito che il Tribunale non ha imposto la riparazione come requisito autonomo, ma ha considerato l'assenza di tale comportamento come elemento valutativo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 176 cod. pen.

    La norma che disciplina i presupposti per la concessione della liberazione condizionale è stata interpretata richiedendo la prova del "sicuro ravvedimento"; il Tribunale ha valutato tale elemento complessivamente sulla base della condotta più recente del condannato

  • art. 16-nonies legge n. 82/1991

    La norma relativa al collaboratore di giustizia non impone, di per sé, l'adempimento di obbligazioni civili come condizione automatica per la liberazione condizionale; tuttavia l'assenza di condotte riparatorie può essere considerata come indice negativo nel valutare il ravvedimento del collaboratore

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale disciplinante l'imposizione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Per ottenere la liberazione condizionale è necessario dimostrare il "sicuro ravvedimento" mediante una valutazione complessiva della condotta successiva: buona condotta detentiva e inserimento sociale sono rilevanti ma non necessariamente sufficienti
  • L'assenza di atti riparatori o di condotte rivolte alla collettività può essere considerata un elemento indiziario della mancata revisione critica del passato delinquenziale e incidere negativamente sulla concessione del beneficio
  • La normativa che tutela il collaboratore di giustizia (art. 16-nonies L.82/1991) non esclude la considerazione, nel giudizio sul ravvedimento, della situazione economica del collaboratore né impone automaticamente l'adempimento di obbligazioni civili come condizione di liberazione condizionale
  • Il giudice deve motivare specificamente la valutazione del ravvedimento: la decisione può legittimamente ritenere insufficienti indici positivi isolati se manca una revisione critica e comportamenti riparatori significativi
  • Chi impugna in Cassazione rischia la condanna alle spese se il ricorso è ritenuto infondato (applicazione dell'art. 616 c.p.p.), quindi è opportuno fondare l'impugnazione su profili di diritto e di motivazione solida e specifica

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