Cassazione Penale, Sentenza n. 611/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 19/05/2023 che disponeva l'archiviazione ex art. 411, comma 1‑bis c.p.p. per "particolare tenuità del fatto", lamentando la nullità del provvedimento per tardività della querela (e per mancato deposito con firma digitale). Sosteneva che la questione della procedibilità (querela tempestiva) è condizione preliminare che va valutata anche in sede di reclamo e che l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario arrecava grave pregiudizio (ad es. nell'ambito di contratti con privati o pubblica amministrazione). In via subordinata deduceva profili di incostituzionalità delle norme che limitano i mezzi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il reclamo contro l'archiviazione per particolare tenuità sia limitato e che, salvo ipotesi di nullità formali previste dall'art. 410 c.p.p., non sia rimesso al reclamo il sindacato ampio sulla motivazione relativo alla procedibilità. La Corte ha anche osservato che l'iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità nel casellario giudiziario, alla luce della giurisprudenza (Sez. U. Tushaj) e delle modifiche normative (d.lgs. 122/2018), non costituisce di per sé un pregiudizio effettivo idoneo a fondare interesse concreto e attuale alla rimozione, salvo che non sia allegato un danno concreto e specifico. Nel caso di specie le doglianze erano generiche; pertanto il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse concreto.
Norme richiamate
art. 411, comma 1‑bis c.p.p.
Regola la procedura di archiviazione per particolare tenuità del fatto e prevede un'istruttoria con contraddittorio; il relativo provvedimento è decisorio e incide su diritti soggettivi.
art. 410 e art. 410‑bis c.p.p.
Disciplina i rimedi contro l'archiviazione: il reclamo è ammesso ma solo per i motivi tassativi e per le nullità previste; l'impostazione limita il sindacato sulle decisioni che non siano viziate da nullità formali.
art. 131‑bis c.p.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità; l'archiviazione per tale causa è iscritta nel casellario giudiziario e rileva ai fini della valutazione di eventuale abitualità, ma la sua iscrizione è da valutare nel sottosistema dell'art. 131‑bis.
art. 606 c.p.p.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che non è sempre consentito dedurre tutti i vizi in cassazione quando la legge limita i mezzi di impugnazione.
art. 178 c.p.p.
Testo richiamato in relazione ai motivi tassativi ammessi in alcune impugnazioni; la censura ha riguardato la limitazione dell'impugnabilità.
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio secondo cui nei casi in cui non siano previsti altri mezzi di impugnazione, l'atto decisorio incide su situazioni di diritto soggettivo e può essere ricorribile per cassazione; la Corte interpreta questo principio con riferimento alla natura decisoria dell'archiviazione per tenuità.
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 (revisione casellario giudiziario)
Le modifiche hanno ridotto l'effetto pregiudizievole dell'iscrizione nel casellario per l'archiviazione ex art. 131‑bis, limitando l'accessibilità dell'informazione ai certificati esterni, e ciò riduce l'interesse concreto all'impugnazione.
Massime di principio
- Il reclamo contro l'archiviazione per particolare tenuità è ammissibile solo nei casi previsti (nullità formali ex art. 410 c.p.p.); non può essere usato come veicolo per un riesame esteso della motivazione se non per i vizi espressamente consentiti.
- L'iscrizione nel casellario dell'archiviazione per particolare tenuità, di per sé, non prova un danno concreto: chi impugna deve allegare e documentare un interesse attuale e un pregiudizio specifico derivante dall'iscrizione.
- Le questioni di procedibilità (es. tempestività della querela) sono rilevanti, ma devono essere dedotte con dati e prove specifiche; l'eccezione generica non basta ad ammettere il reclamo o il ricorso.
- Quando si impugna un provvedimento di archiviazione per tenuità, è importante dimostrare (con elementi puntuali) che non è stato garantito il contraddittorio o che sussistono nullità formali; altrimenti il rimedio sarà inammissibile.
- Prima di proporre impugnazioni, verificare attentamente quale sia lo strumento processuale ammesso (reclamo vs ricorso per cassazione) e le condizioni di ammissibilità poste dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione; in molti casi è necessario documentare il danno concreto per avere chance di successo.
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