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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36594/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (esercente commerciale)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Genova n. 470/2021. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del processo alla luce di una successiva ordinanza di legittimità. La Corte ha esaminato la rinuncia osservando che essa era stata sottoscritta dal solo difensore della ricorrente e che la procura speciale non conferiva espressamente il potere di rinunciare agli atti del giudizio, richiedendo l'art. 390 c.p.c. una espressa menzione di tale potere. Nonostante ciò, la rinuncia ha comunque evidenziato il definitivo venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che l'atto di rinuncia non era, da solo, idoneo a determinare l'estinzione del giudizio per difetto di espressa procura al difensore, ma ha valorizzato la chiara manifestazione della volontà della ricorrente di non coltivare più il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia al ricorso per cassazione

    la rinuncia richiede un potere espressamente conferito al difensore; una procura generica non è sufficiente a legittimare la rinuncia agli atti del giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    non è applicata in senso pieno perché la Corte compensa le spese tra le parti costituite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore non produce estinzione se la procura speciale non conferisce espressamente il potere di rinunciare agli atti del giudizio.
  • La mancanza di un valido potere rappresentativo alla rinuncia non impedisce alla Corte di valutare la rinuncia come indice del definitivo venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'inammissibilità del ricorso quando la parte ricorrente manifesti inequivocamente la volontà di non proseguire il giudizio.
  • Le spese di legittimità possono essere compensate quando la sopravvenienza che giustifica l'abbandono dell'impugnazione è successiva alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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